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VERDETTO SUL TIBET DEL TRIBUNALE DEI POPOLI
Novembre 20th, 1992 by admin

TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI DI STRASBURGO, Sessione sul Tibet,

Il Verdetto 16 – 20 Novembre 1992

Membri del Tribunale

François RIGAUX (Belgio), Presidente
Richard BAUMLIN (Svizzera)
Madjid BENCHIK (Algeria)
Michael KIRBY (Australia)
Raniero LA VALLE (Italia)
Leo MATARASSO (Francia)
Freda MEISSNER-BLAV (Austria)
Ward MOREHOUSE (USA)
Giuliano PONTARA (Italia)
Makoto ODA (Giappone)
John QUIGLEY (USA)
Sivaraska SULAX (Tailandia)

Procedimento

Durante le sei udienze pubbliche, il 16, 17 e 18 novembre, il Tribunale ha ascoltato i seguenti relatori ed esperti:
Lunedi 16 novembre 1992: apertura della sessione
1. Cartherine TRAUTMAN: Sindaco di Strasburgo: discorso di benvenuto
2. Presidente: Presentazione della sessione da parte del Prof. F. RIGAUX
3. Segretario Generale: Relazione di G. TOGNONI sulla documentazione ricevuta dal Console generale della Repubblica Popolare Cinese
4. Michel HERVE: Relazione del Presidente del gruppo di studio sul Tibet del Parlamento Europeo

L’ACCUSA
5. Lodi GYARI: Atto d’accusa del Presidente di “International Compaign for Tibet”

Doc. l: Relazione 1’apertura da parte di Lodi Gyari, con consegna dei documenti relativi (allegati da A a G)
6. Keits PITTS: Assistente del Membro del Congresso C. Rose (USA)
Doc. 2: Atti della cerimonia di benvenuto del Congresso in onore di Sua Santità il Dalai Lama del Tibet, al Congresso degli Stati Uniti d’America
Doc. 3: “Central Intelligence Agency (USA): Integrazione del Tibet: Progresso e Problemi della Cina”.
Doc. 4: Relazione Chen
Doc. 5: UNPO, Conferenza del 2/1992 “Diritti umani. Le dimensioni del trasferimento della popolazione”.
7. Walter ASCHMONEIT: Terre des Hommes, sezione “Asia”
Doc. 6: La qualità della vita in Cina; oggetto: il Tibet
8. S. Richard BOELK: Relazione del rappresentante del Australia Tibet Council
Doc. 7: Risoluzioni del Parlamento australiano del 6 dicembre 1990 e del 6 giugno 1991
Doc. 8: Rapporto della delegazione australiana dei diritti dell’uomo in Cina; 14-26 luglio 1991 (capitolo sul Tibet)
Doc. 9: Rapporto scritto di R. Boele
9. Kim MORRIS: Rappresentante della Commissione internazionale Avvocati per il Tibet
10. Claude LEVENSON: Rappresentante del Comitato di Sostegno al popolo tibetano, Svizzera
11. Rakra TETONG: Relazione sul Buddismo in Tibet: dottrina e storia
Doc.10: Relazione “Il Buddismo in Tibet”
12. Yonten GYATSO: Relazione sulla storia del Tibet
Doc. 11: Sunto della storia del Tibet
13. Michael Van WALT: Lo statuto giuridico del Tibet
Doc. 12: Presentazione al Tribunale di questioni di diritto internazionale
14. M.L. SONDHI: Relazione sulla Commissione dello Swaraj dell’India
15. M.L. SONDHI: Professore all’Università Jawerhalal Nehru, India
Doc. 13: Relazione: La questione tibetana nell’attuale situazione geopolitica
16. Sanieev PRAKASH: Rappresentante dell’Eco-Tibet in India
Doc. 14: Tibet: Ambiente naturale e Sviluppo/1990; e dossier Eco-Tibet n°2, Francia-Tibet
Doc. 15: Relazione: I Tibetani hanno dei diritti sull’ambiente naturale? (con allegati)
Martedi 17 Novembre 1992
17. Janis SAKELLARIOU: Membro della Commissione per gli affari esteri e la sicurezza del Parlamento europeo.
18. Michael Van WALT:
Doc. 16: Estratto di Ram Rahul “Tibet

TESTIMONIANZE

  1. Tenzin CHOEDRAK: Relazione sulla tortura, la detenzione e la negazione della libertà d’espressione
    Doc. 17: Relazione del Dott. Tenzin Choedrak “La tortura cinese e le condizioni della prigione” 20. Film sul Tibet
    Doc. 18: Film sui casi di torture, sulle condizioni di carcerazione, sulle violazioni dei diritti dell’uomo, sugli aborti e le sterilizzazioni forzate del Tibet, con una intervista di Sua Santità il Dalai Lama 21.

  2. Tashi DOLMA: Medico
    Doc. 19: Relazioni, “Politica di sterminio della popolazione cinese in Tibet” e “Denunzie di una donna Tibetana medico”

  3. Il Presidente: annuncia che il Tribunale aveva deciso di accettare la richiesta secondo cui 1’accusa ha diritto di risposta e la difesa ha diritto di replica. Interventi supplementari di precedenti testimoni.
    Doc. 20: Parlamento europeo. Commissione degli affari esteri e della sicurezza: “Per una ripresa dei negoziati con il governo Tibetano in esilio”, (relazione di M. Sakella-riou)
    Doc. 21: Relazione della Signora Kim Morris, Commissione Internazionale degli Avvocati per il Tibet.

  4. M. Tempa TSERING: Relazione sulla resistenza tibetana all’autorità cinese in Tibet.
    Doc. 22: Il trattamento riservato ai Tibetani da parte dei Cinesi.

  5. Venerabile Tenzin PALBER: Aka Alak Tsawu
    Doc. 23: Relazione: “Distruzione ambientale e culturale in Tibet”

  6. Michael Van Walt: Interrogato dalla Giuria.

  7. M. Lodi G. Gyam: Interrogato da M. Oda.

  8. Miclael Van Walt: Interrogato da M. Gyari
    Doc. 24: Il rapporto tra la gestione dell’ambiente e i diritti dell’uomo nel Tibet

  9. M. Richard Boele: Interrogato da M. Gyari.

  10. Michael Van Walt: Interrogato da R. La Valle
    Doc. 25: Estratto di John F. Avedon “In Exile from the Land of snows” (In esilio dalla terra delle nevi), Wisdom Publication, Londra, 1985, pp. 294 e seguenti “Storia del Dott. Tenzin Choedrak”

  11. M. Lodi G. Gyam: Interrogato da M. Oda
    Doc. 26: informazioni tramite il T.I.M. di Londra riguardo arresti di bambini avvenuti in Tibet.

  12. Michael Van Walt: Interrogato dalla difesa
    Doc. 27: M.C. Van Walt Praag “The Status of Tibet” (La situazione in Tibet) Westview Press, Colorado, 1987, allegati compresi.

  13. M.L. Sondhi: Interrogato dalla difesa e da M. Gyari Mercoledì 18 Novembre 1992.

TESTIMONIANZA DI UN ESPERTO

33.

J. VERHOEVEN: Dipartimento di Diritto internazionale, Università cattolica di Louvain, Belgio “La questione del Tibet secondo il diritto internazionale”
Altri documenti sottoposti al tribunale
Doc. 27 bis: Petra KELLY, G. BASTIAN e P. PIELLO “The Anguish of Tibet”, Parallel Press, California, 1991. Estratto “La condizione giuridica del Tibet”, pp. 73-7, p. 9
Doc. 28: H, RICHARDSON: “La mia diretta esperienza del Tibet indipendente, 1936-’49”
Doc. 29: Relazione di Christa MEINDERSMA, testimone dei trasferimenti delle popolazioni: “Intervento orale alla commissione dei diritti dell’uomo dell’ONU sotto la voce 12 – 1989; Estratto dei discorsi pronunciati alla Commissione degli affari politici al Parlamento europeo, in occasione dell’audizione sul Tibet, aprile 1990.
Doc. 29 bis: Tibet: Pianificazione familiare o soluzione finale? Dossier France-Tibet, gennaio 1991.
Doc. 30: Video Film “Deforestazione del Tibet”, visionato dal Tribunale.
Doc. 31: Lista dei documenti dell’accusa.
Doc. 32: Comunicato stampa sul libro bianco della Cina.
Doc. 33: Comunicato stampa di M. Gyari sul libro bianco.

PRESENTAZIONE DELLA DIFESA

34. Difesa: Rapporto introduttivo di M. O’SHEA sulla procedura del Tribunale.
35. Il Presidente: chiede se e presente un rappresentante della Repubblica popolare Cinese. Dal momento che nessuno ha risposto, il Presidente invita M. O’Shea a presentare la difesa.
36. Gianni TOGNONI: è chiamato e interrogato da M. O’Shea.
37. Michael Van WALT: è richiamato e interrogato da M. O’Shea.
38. Arringa della difesa: di M. Andreas O’Shea, consigliere nominato dal Tribunale per rappresentare la difesa.
Doc. 34: Il libro bianco della Repubblica popolare cinese: “Tibet its Ownership and Human Rights Situation” (Il Tibet il suo possesso e la situazione dei diritti umani), Beijing, Cina, settembre 1992. Riferimento al Libro di M. Van Walt “The Status of Tibet” (Doc.27, p.5)
Doc. 35: Wang FUREN e Suo WENGINGS, “Highlights of Tibetan History” elementi essenziali di storia Tibetana), New World Press, Bejing, 1984, p. 58.
Doc. 36: Byron N SU, “China and International Law – The Boundary Disputes” (La Cina e la legge internazionale – Le controversie di frontiera
Doc. 37: Alistair LAMB, “Tibet China & India – A History of Diplomacy” (Tibet. Cina e India – Una storia di diplomazia ), p. 11.
Doc. 38: (a) Trattato – frontiera tra la Cina e la Birmania. (b) Trattato – Cina e Nepal, 1960 e 1961. (c) Trattato – Convenzione Che Fu: Cina e Regno Unito, 13 settembre 1876.
Doc. 39: Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, Commissione dei diritti dell’uomo, problema della violazione dei diritti dell’uomo – “La situazione ne1 Tibet”, 5 gennaio 1992, p. 5 (Risposta del Rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite a Ginevra.)
Doc. 40: Il Procuratore della Repubblica Popolare della Cina cita il numero dei crimini nel 1990 di Xinhua, News Agency, 5 aprile 1991.
Doc. 41: Deng Xiaoping: “Dobbiamo fare un grande sforzo per rinforzare il lavoro della pianificazione familiare”, 30 marzo 1979.
Doc. 42: Hu Yaobung, Realizzando la pianificazione familiare, 1 settembre 1988.
Doc. 43: Direttiva del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese – Pianificazione Familiare, 9 febbraio 1982.
Doc. 44: Direttiva – Pianificazione Familiare, 9 maggio 1986.
Doc. 45: “L’uomo politico cerca la verità sul Tibet” in Window, 18 settembre 1992. 39. M. Andreas O’Shea: interroga M. Lodi G. Gyari su alcuni aspetti delle sue dichiarazioni (con il suo consenso).
40. Il Segretario Generale presenta una collezione di libri e documenti consegnati al Tribunale dal Consolato Generale Cinese a Milano:
Doc.46: Lista di libri consegnati dalla Repubblica Popolare Cinese ai membri del tribunale (escluso il libro bianco del settembre del 1992 già ricevuto dal Tribunale):
(a) – Perché il Tibet è una parte integrante della Cina
(b) – L’origine e la verità della “indipendenza del Tibet”
(c) – Il Dalai Lama e l’accordo sul diciassettesimo articolo
(d) – Il Tibet e l’ultimo “Shangri-la”.
(e) – I diritti all’autonomia del popolo tibetano
(f) – Dati e fatti relativi alla popolazione del Tibet
(g) – La libertà di fede religiosa in Tibet
(h) – Il Tibet – Quattro decadi di tremendi cambiamenti
(i) – Una grande svolta nella storia tibetana
(k) – Il Tibet: dal 1951 al 1991
(l) – Il documento dei diritti umani in Tibet II)
(m) – Il documento dei diritti umani in Tibet III)
(n) – L’origine del quattordicesimo Dalai Lama
(o) – Il cambiamento nell’educazione in Tibet
(p) – Studi sul Tibet
(q) – La Cina pittoresca: i Tibetani   – …

REPLICA DELL’ACCUSA

41. M. Lodi G. GYARI: Replica
Doc.47: Lawasia (The Law Association for Asia and the Pacific) – “Defying the Dragon” (“Sfidando il 1991”
Appendice C, “Il significato della preziosa Costituzione democratica del Tibet”
Doc.48: Accusa: nota conclusiva presentata alla sessione del Tribunale Permanente dei Popoli sul Tibet

CONTROREPLICA DELLA DIFESA

42. M. Andreas O’SHEA

DECISIONE RISERVATA

43. Il Presidente: ha ringraziato i rappresentanti delle parti, i testimoni e gli altri partecipanti come gli interpreti e i segretari.
Ha annunciato che la decisione del Tribunale era riservata. Il Tribunale ha chiuso i dibattiti e i membri si sono riuniti a porte chiuse.

Giovedì 19 Novembre 1992

Nessuna sessione pubblica. I membri del Tribunale hanno continuato la loro deliberazione a porte chiuse.

Venerdì 20 Novembre 1992
44. Il Presidente legge la decisione del Tribunale.

1. I PRECEDENTI

1.Fino a poco tempo fa, la nozione di diritto dei popoli è stata oggetto di numerose controversie in diritto internazionale. Gli Stati, in quanto successori dei sovrani, hanno talvolta contestato che i popoli siano realmente soggetti di diritto e titolari di diritti, che il diritto riconosce. Qualunque sia stata la situazione in passato, oggi non puo’ più essere messo in dubbio che i popoli, e gli individui, siano soggetti titolari di diritto internazionale che gli stati hanno l’obbligo di rispettare. Cio’ è d’altra parte chiaramente espresso dalla Carta delle Nazioni Unite, che è formulata come espressione della volontà dei “Popoli delle Nazioni Unite”. Nei primi articoli del suo dispositivo, assicura e riconosce il diritto dei popoli all’autodeterminazione. Altrove, la Carta basa chiaramente il nuovo ordine internazionale sul rispetto di questo diritto e dei diritti dell’uomo. Sono passati quasi cinquant’anni dall’adozione della Carta e il mondo ha conosciuto dei cambiamenti notevoli. Grandi imperi coloniali sono stati smembrati secondo i principi della Carta. Sono stati conclusi numerosi trattati e diverse istituzioni sono state attivate per chiarire, consolidandoli, i principi originali. La decisione del Tribunale nella presente causa non puo’ essere compresa se non ci si basa su questi sviluppi sopravvenuti in seno alla comunità internazionale. Bisogna giudicare l’accusa che è oggi formulata a nome del popolo del Tibet contro la Repubblica Popolare Cinese (RPC), tenendo costantemente presenti gli sviluppi della storia umana e del diritto internazionale.

2. Il Tribunale Permanente dei Popoli (il Tribunale) è stato istituito a Bologna, in Italia, il 24 giugno 1979, 3 anni dopo la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, adottata ad Algeri il 4 luglio 1976 (Dichiarazione di Algeri). L’ispiratore del Tribunale fu Lelio Basso, senatore italiano, che era stato uno dei capi della resistenza al fascismo durante la dittatura. Membro e relatore del Tribunale Russell sul Vietnam e del Tribunale Russell II sull’America latina, Lelio Basso aveva preso coscienza della necessita di istituire un tribunale internazionale permanente, composto di giudici integri, per rimediare alle inadempienze istituzionali dell’ordine giuridico internazionale. In effetti, non esiste ancora alcun organismo internazionale che sia competente per istruire e giudicare le violazioni perpetrate dagli Stati contro le regole del diritto internazionale. La Corte internazionale di giustizia ha giurisdizione solo nei riguardi degli Stati che hanno volontariamente accettato la sua competenza.
Solo gli Stati o le organizzazioni internazionali che essi controllano possono richiedere la sua assistenza. La maggior parte degli organi delle Nazioni Unite possono essere investiti solo dagli Stati, e non da un popolo o da qualche altra collettività, in quanto tale. E’ questo vuoto che il Tribunale intende ora colmare. Il Tribunale, oltre ad interessarsi ai singoli Stati, si interessa ai popoli del mondo e risponde agli appelli che questi gli inviano. Nell’esame delle cause e nella formulazione delle sue conclusioni, il Tribunale si basa sui diritti dei popoli. L’autorità delle decisioni prese dal Tribunale, in particolar modo nella presente causa, si fonda sull’integrità delle persone che sono state designate come membri del Tribunale. L’autorità si basa anche sulla preoccupazione costante del Tribunale di rispettare nelle sue procedure le regole elementari che reggono l’adozione di una decisione giudiziaria. E infine, le decisioni del Tribunale prendono anche la loro forza dal fatto indiscutibile che il diritto internazionale riconosce e garantisce il diritto dei popoli, anche se non fornisce sempre i mezzi effettivi per determinarne le implicazioni nei casi controversi, come nella presente causa.

3. Se il bisogno di un Tribunale dei popoli era chiaro nel 1976, è diventato evidentissimo in questi ultimi anni. Lo smembramento dell’Unione Sovietica e la dissoluzione della Federazione Jugoslava ci danno la prova più evidente della permanenza della coscienza che ciascun popolo ha della sua identità culturale e della sua rivendicazione del diritto all’autodeterminazione, cosi’ come dell’obbligo degli Stati a rispettare questi diritti ed i diritti fondamentali delle persone umane. Questo dato di fatto è oggi comune in tutte le parti del mondo. Suscita problemi diversi e difficoltà considerevoli. Colpisce Stati piccoli e grandi. Si estende alle popolazioni indigene che vivono nei territori colonizzati da altri popoli. E’ una fonte di conflitto potenziale e d’instabilità che deve essere inquadrata nel diritto internazionale. La storia recente ci insegna che, a questo proposito, l’affermazione dei diritti dei popoli (come il diritto all’autodeterminazione) o dei diritti individuali (come il rispetto dei diritti civili e politici) non sparirà facilmente. L’eco delle recenti sessioni del Tribunale in numerosi paesi rivela un numero crescente di appelli affinché indaghi e decida sulle accuse di violazione dei diritti fondamentali. In questo contesto, il bisogno di un Tribunale dei popoli e l’utilità di una sua missione internazionale sono divenuti ancor più evidenti. Queste caratteristiche del mondo contemporaneo fanno pesare sul Tribunale e sui suoi membri una grave responsabilità, come lo dimostra chiaramente l’accusa che oggi lo impegna.

4. Il Tibet è un angolo un po’ sperduto del pianeta, un paese di nevi perenni. Si estende per più di 2,5 milioni di Kmq di territori montagnosi, che costituiscono il tetto del mondo. Delimitato dalla catena dell’Himalaya e dall’India, il Nepal, la Birmania e il Butan a sud, il Tibet e per il resto circondato dalla Repubblica Popolare Cinese. Fino agli eventi che costituiscono l’oggetto di questa causa, il Tibet era abitato da una assoluta maggioranza di popolazioni indigene che parlavano tibetano. Il numero dei suoi abitanti ammonta oggi a 6 milioni circa. Plasmati dal loro ambiente naturale, formano un popolo rude la cui cultura è profondamente marcata dall’adesione di quasi tutti i suoi membri al buddismo e dalla loro venerazione per il capo spirituale e temporale, il Dalai Lama, che la maggior parte di loro considera la reincarnazione vivente della divinità.

5. Oggi, il Tibet è di fatto amministrato come una “regione autonoma” della Repubblica Popolare Cinese. E’ cosi’ dal 1950, all’indomani dell’entrata in Tibet dell'”armata popolare di liberazione” che aveva appena imposto la sua autorità all’insieme della Cina e insediato la Repubblica Popolare. Quest’ultima afferma di aver stabilito il suo potere in Tibet in modo legale e popolare. Questa legalità deriverebbe dal fatto che La Repubblica Popolare Cinese non ha fatto altro che stabilire l’autorità della Cina su un territorio che era stato considerato come cinese da molti secoli. Secondo la Repubblica Popolare, i Tibetani formano uno dei cinque principali gruppi etnici sui quali poggia lo Stato cinese. Dopo un periodo di debolezza politica in Cina, gli avvenimenti del 1949-1950 hanno semplicemente permesso di restaurare la relazione esistente da molto tempo tra la Cina e il Tibet, che faceva di quest’ultimo una sua parte integrante. Cio’ fu, d’altronde, affermato chiaramente in seguito ad un accordo concluso con i rappresentanti del Dalai Lama e del Tibet (accordo del 23 maggio 1951 tra il Governo centrale e il Governo locale del Tibet sulle misure di liberazione pacifica del Tibet). Legale, l’intervento era anche popolare e, secondo la Repubblica Popolare Cinese, lo è ancora. I soldati dell’Armata Popolare di Liberazione furono accolti come liberatori. Un regime crudele di servitù e d’autocrazia religiosa fu sostituito da un governo laico modero. Furono costruite delle strade, degli ospedali e delle altre attrezzature per il bene della popolazione, le cui condizioni materiali migliorarono considerevolmente, anche se gli abitanti del Tibet sono sempre i più poveri della Cina.

6. Per otto anni circa (1951-1959), le autorità della Repubblica Popolare Cinese e l’amministrazione del Dalai Lama hanno conservato delle relazioni apparentemente difficili. Il 10 marzo 1959, una rivolta nazionale scoppia in Tibet contro le forze della Repubblica Popolare. La rivolta è sedata dall’Armata Popolare. Il Dalai Lama scappa in India, seguito da un gran numero di Tibetani. Il flusso migratorio non si è d’altronde mai interrotto da allora, specie in direzione di Dharamsala dove il Dalai Lama ha installato il governo tibetano in esilio. Oggi, i Tibetani sono dispersi in tutto il pianeta. Molti tra loro, beneficiari di uno statuto di rifugiati in paesi cosi’ lontani come la Svizzera o gli Stati Uniti d’America, sono venuti a deporre davanti al Tribunale. Numerose comunità tibetane esistono in tutto il mondo. La sorte tragica di queste persone esiliate molto lontano da un paese un po’ misterioso e caratterizzato da una grande spiritualità ha, naturalmente, suscitato dei potenti gruppi d’aiuto e di sostegno. Questi si scagliano apertamente contro l’occupazione del Tibet da parte della Repubblica Popolare Cinese ed esercitano delle forti pressioni sulle loro autorità perché facciano uso di tutti i mezzi possibili affinché la Cina rispetti i diritti umani fondamentali, permetta al popolo tibetano di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione e metta fine alla sua dominazione sul Tibet.

7. Per diverse ragioni che è inutile ricordare, la risposta della comunità internazionale agli avvenimenti del 1950 è rimasta molto silenziosa. Nel 1959, 1961 e 1965, l’Assemblea Generale ha tuttavia adottato numerose risoluzioni condannando una situazione descritta come “Violazioni dei diritti umani fondamentali della popolazione tibetana” e invitando la Cina a rispettare il diritto del popolo tibetano all’autodeterminazione. Dopo il 1991, i parlamenti dei paesi democratici – in particolar modo il Congresso degli Stati Uniti e il Parlamento australiano – hanno ugualmente adottato diverse risoluzioni favorevoli al diritto dei Tibetani all’autodeterminazione e al rispetto dei loro diritti fondamentali. Nell’agosto del 1991, la Sotto-Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la protezione delle minoranze adotta una risoluzione nella quale esprime il suo “sgomento per notizie di continue violazioni dei fondamentali diritti umani e delle libertà che minacciano la specifica identità, culturale religiosa e nazionale del popolo tibetano”. Nel gennaio del 1992, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo ha registrato la risposta dettagliata del Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese a diverse lamentele che gli erano state inviate. Ma la Commissione ha ugualmente registrato dei nuovi reclami a proposito della situazione del Tibet inviati dal Governo tibetano in esilio e anche da numerose organizzazioni di difesa dei diritti dell’uomo. Alcuni rapporti della Commissione internazionale dei giuristi nel 1959 e nel 1960 hanno attirato l’attenzione su un insieme di evidenze che si configurano come violazione sistematica di numerosi articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Il rapporto della Commissione ha dato un parere secondo il quale le autorità della Repubblica Popolare Cinese sarebbero impegnate in Tibet in una forma di genocidio. La Repubblica Popolare Cinese non ha mai smesso di contestare queste accuse. Almeno fino a poco tempo fa, è stato tuttavia difficile ottenere dei rapporti neutrali e indipendenti sulle affermazioni contraddittorie relative alla situazione del Tibet, a causa sia della posizione geografica molto lontana del Tibet sia per la natura delle restrizioni imposte dalle autorità cinesi alle persone in visita in Tibet.

2. L’ACCUSA

8. Le note che precedono tracciano in maniera estremamente sintetica la situazione storica recente che costituisce lo sfondo della presente accusa. Questa è stata portata davanti al Tribunale dai rappresentanti del Governo tibetano in esilio. E’ inutile che il Tribunale si impegni in sterili controversie sull’autorità, di quel governo o sull’appoggio di cui gode in Tibet. Sicuramente, questo supporto non è misurabile con precisione. L’accusa è stata giudicata accettabile nella misura in cui è stata formulata a nome del popolo tibetano da un organo responsabile che agisce in buona fede. Sono proprio i diritti di questo popolo a essere messi in causa e a dare legittimamente competenza al Tribunale per decretare sull’accusa.

9. Essenzialmente, l’accusa si articola in tre capi principali formulati a nome del popolo tibetano contro la Repubblica Popolare Cinese, cioè: a) Prima dell’entrata delle forze militari cinesi nel Tibet nel 1949-50, questo era uno Stato conforme al diritto internazionale: entrando in Tibet senza il consenso del governo legittimo, le forze cinesi hanno percio’ violato il diritto internazionale e continuano a violarlo restando da allora in Tibet, in qualità di armata d’occupazione; b) In violazione del diritto internazionale, le autorità cinesi hanno imposto al popolo tibetano un sistema di governo popolare contrario alla sua volontà e l’hanno spogliato del suo diritto fondamentale all’autodeterminazione, garantito dalla Carta. Inoltre, incorporando alcune aree del territorio tibetano ad altre regioni della Cina, la Repubblica Popolare Cinese ha violato il diritto internazionale e ha cercato di alterare le condizioni indispensabili all’esercizio del popolo tibetano del suo diritto di disporre liberamente del territorio del Tibet nel quale i suoi membri hanno vissuto pacificamente prima dell'”occupazione” cinese; c) Gravi violazioni dei diritti umani fondamentali sono state ripetutamente commesse in Tibet e continuano ad essere commesse contro il popolo tibetano in quanto tale e contro i suoi membri individualmente. Si accusa soprattutto che le libertà civili e politiche fondamentali sono state calpestate, che sono state imposte delle pene disumane e crudeli, che è stata praticata la tortura e che sono stati adottati comportamenti che rivelano una mancanza fondamentale del rispetto della dignità umana dei Tibetani.

10. Prima di esaminare le prove fornite e le conclusioni, conviene ricordare le regole che il Tribunale ha adottato per organizzare la procedura in questa causa.

3. REGOLE DI PROCEDURA

Conformemente al suo Statuto e ai principi del diritto internazionale consuetudinario, il Tribunale ha osservato le regole fondamentali di procedura (“giustizia naturale”) nella valutazione e nella determinazione dei punti che costituiscono l’oggetto dell’accusa. Tra le altre, sono state adottate le seguenti procedure:

1. In seguito al reclamo fatto a nome del popolo del Tibet, la Repubblica Popolare Cinese è stata informata non appena possibile della decisione di dichiarare questo reclamo ammissibile e dell’opportunità che le viene offerta di partecipare alle udienze del Tribunale. La notifica ufficiale è stata fatta alle Ambasciate della Repubblica Popolare Cinese a Parigi e a Roma.

2. La comunicazione del Consolato generale della Repubblica Popolare Cinese di Milano è stata portata a conoscenza del Tribunale dal Segretario generale all’apertura della sessione. Nel corso delle sedute, tutti i documenti forniti al Segretario generale dal Consolato generale della Repubblica Popolare Cinese sono stati messi a disposizione del Tribunale.

3. Poiché la Repubblica Popolare Cinese ha rinunciato al diritto di assistere e partecipare alla sessione salvo con la comunicazione sopra menzionata, il Tribunale ha designato un rappresentante qualificato, ben informato sulle posizioni della Repubblica Popolare Cinese sui punti dell’accusa, cosi’ che gli interessi della Repubblica Popolare Cinese presso il Tribunale fossero adeguatamente rappresentati, pur senza il coinvolgimento della Cina. A questo rappresentante, Andreas O’Shea, avvocato alla Corte di Londra, Inghilterra, il Tribunale esprime la sua soddisfazione per la diligenza e l’integrità con le quali questo compito è stato adempiuto, nei limiti necessari, riconosciuti dal Tribunale e che hanno come origine l’assenza di istruzioni dettagliate.

4. La procedura adottata richiede che l’accusa sia esposta per intero e sostenuta in una seduta pubblica a Strasburgo (Francia) è sostenuta da prove ritenute ammissibili e appropriate dal Tribunale, questo prima che sia data alla Repubblica Popolare Cinese l’opportunità di rispondere.

5. Una copia della documentazione fornita a titolo preliminare ai membri del Tribunale, è stata data ai rappresentanti delle parti affinché potessero in ogni momento avere conoscenza del materiale in possesso del Tribunale.

6. Ogni prova scritta presentata nel corso dell’udienza è tenuta come corpo del reato deposto in presenza dei rappresentanti delle parti. Il Tribunale ha limitato le sue deliberazioni al materiale comunicato, sia oralmente, sia per iscritto, in udienza pubblica. I membri del Tribunale hanno accettato che ogni altra informazione, acquisita anteriormente in qualche altra maniera da loro stessi non dovrà essere presa in considerazione per decidere sulla fondatezza dell’accusa.

7. II difensore della Repubblica Popolare Cinese, presente all’udienza, ha avuto l’opportunità di porre delle domande ai testimoni presentati dall’accusa. Questa possibilità è stata sfruttata, e la maggior parte dei testimoni sono stati interrogati dalla difesa, avendo a disposizione un tempo adeguato.

8. Il Tribunale ha accettato che la responsabilità di documentare i fatti prodotti come prova dall’accusa fosse basata esclusivamente sui rappresentanti del popolo del Tibet. La Repubblica Popolare Cinese non poteva confutare una simile accusa, salvo nel caso in cui il fatto specifico fosse stato stabilito prima facie dall’accusa alla fine della sua esposizione, essendo stata in questo senso informata la Repubblica Popolare Cinese.

9. Il Tribunale ha ugualmente accettato che i termini dell’accusa dovessero essere dimostrati con un rigore appropriato alla gravita, degli argomenti trattati. In caso contrario, le asserzioni non potevano essere tenute in considerazione dal Tribunale. Il Tribunale è stato costretto ad arrivare a queste conclusioni in funzione del materiale messo a sua disposizione in assenza della Repubblica Popolare Cinese stessa e senza il beneficio di documenti in possesso del governo della Repubblica Popolare Cinese e pertinenti alle prove date oralmente e per scritto durante l’udienza.

10. Il Tribunale si è assicurato che prima di pronunciare un giudizio sulla base delle prove prodotte, le due parti avessero l’opportunità di essere informate dell’oggetto della controversia e di contribuire alla sua soluzione, su iniziativa di una di loro o di un membro del Tribunale.

11. I rappresentanti del popolo del Tibet e della Repubblica Popolare Cinese hanno avuto la piena opportunità di rivolgersi al Tribunale prima della chiusura dei dibattiti. E’ stato dato il tempo necessario per la replica e la controreplica. Il difensore nella sua qualità di rappresentante della parte accusata ha avuto il diritto di rivolgersi per ultimo al Tribunale.

12. Prima di pronunciare la sua sentenza, il Tribunale ha deliberata a porte chiuse. Tutte le delibere che hanno avuto luogo nel corso della sessione e prima di aver raggiunto il verdetto sono state tenute a porte chiuse: vi hanno assistito solo i membri del Tribunale e, su loro invito, il suo Segretario generale. Il verdetto è stato pronunciato in udienza pubblica. Sarà trasmesso alla Repubblica Popolare Cinese per mezzo della sua Ambasciata a Roma. Nello stesso tempo saranno indirizzate alla detta Ambasciata le copie di tutti i documenti che sono stati sottoposti al Tribunale, e anche il riassunto delle procedure sulle quali il verdetto si è basato. Un rapporto delle sedute del Tribunale e del suo verdetto sarà pubblicato a tempo debito. La sua equità e la forza di convinzione che se ne ricava saranno sottoposte alla valutazione ed al giudizio dell’opinione pubblica internazionale e dei popoli del mondo.

4. IL DIRITTO DEL POPOLO TIBETANO ALL’AUTODETERMINAZIONE

1. Istituito per affermare e proteggere i diritti dei popoli, il Tribunale ha una responsabilità propria per pronunciarsi sull’accusa secondo la quale il popolo tibetano è stato privato del suo diritto all’autodeterminazione. Sulla base degli elementi prodotti a Strasburgo, il Tribunale pensa in maniera non equivoca e senza restrizione che questo diritto, il più fondamentale dei diritti dei popoli, sia stato trasgredito a danno del popolo del Tibet e invita immediatamente la comunità internazionale a prendere tutte le misure necessarie conformi ai principi della Carta delle Nazioni Unite per restituire questo diritto al popolo tibetano.

a) L’autodeterminazione come diritto fondamentale

2. Il diritto all’autodeterminazione trova un solido fondamento nel diritto internazionale. Cosi’ la Carta delle Nazioni Unite, nei suoi articoli 1 e 55, afferma il principio dell’autodeterminazione dei popoli come uno degli obiettivi principali delle Nazioni Unite. L’articolo n. 1, come anche il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, contiene l’affermazione dello stesso principio.

3. Il diritto all’autodeterminazione è stato riaffermato da diverse risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, comprese quelle relative ai movimenti di liberazione del Sahara Occidentale, della Namibia, della Palestina, del Bangladesh, di Timor-Est, dell’Eritrea. L’Assemblea Generale ha riconosciuto il diritto del popolo tibetano all’autodeterminazione nelle sue risoluzioni 1723 (XVI) e 2079 (XX).

4. L’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dei popoli adottata ad Algeri il 4 luglio 1976 dispone quanto segue: “Ogni popolo ha un diritto imprescrittibile e inalienabile all’autodeterminazione. Determina il suo statuto politico in tutta libertà, senza alcuna ingerenza straniera esterna”. Dopo il diritto di ogni popolo all’esistenza (articolo 1) non c’è diritto dei popoli più fondamentale del diritto all’autodeterminazione. In effetti è attraverso l’esercizio di questo diritto che opera la maggior parte degli altri diritti dei popoli, il diritto al rispetto dell’identità nazionale e culturale (articolo 2), il diritto al possesso pacifico del suo territorio (articolo 3), il diritto di liberarsi di ogni dominazione coloniale o straniera (articolo 6), il diritto esclusivo a disporre delle sue ricchezze e risorse naturali (articolo 8), il diritto di scegliere il suo proprio sistema sociale ed economico (articolo 11).

5. Il popolo tibetano è sistematicamente privato dei suoi diritti e degli altri diritti enumerati nella Dichiarazione d’Algeri, essendo privato del diritto all’autodeterminazione. b) Definizione di popolo che gode del diritto all’autodeterminazione

6a. E’ ampiamente ammesso che i Tibetani formino un popolo in quanto tale. Anche la RPC riconosce ai Tibetani la qualità di “minoranza nazionale”. La questione decisiva è di sapere se essi formino un popolo che ha un titolo per esercitare il diritto all’autodeterminazione.
6b. Senza che esista una definizione ammessa universalmente degli elementi costitutivi di un popolo, il Tribunale aderisce al risultato degli sforzi di un gruppo di esperti dell’UNESCO [UNESCO, Incontro Internazionale di Esperti sull’approfondimento del Concetto dei Diritti dei Popoli, Rapporto finale e Raccomandazioni, 22 febbraio 1990 (SNS-so)]: – Degli elementi comuni riguardo alla storia, alla lingua, alla cultura, all’origine etnica e ad altre espressioni condivise dell’identità, e di una esistenza collettiva comune. – L’importanza numerica delle persone che condividono un’identità e una vita collettiva comuni. – Delle istituzioni che rendono efficaci questi elementi comuni. – La volontà di un popolo di affermare il proprio diritto all’autodeterminazione.
6c. Il popolo tibetano soddisfa tutti questi criteri e ha fin d’ora titolo per valersi del diritto all’autodeterminazione.

c) Attuazione del diritto all’autodeterminazione

7. Il titolare del diritto all’autodeterminazione è il popolo tibetano, e non un suo qualsiasi governo. Questo diritto deve essere liberamente esercitato secondo il rispetto dovuto ai diritti degli altri popoli. Nell’esercizio di questo diritto, il popolo tibetano puo’ scegliere l’indipendenza od ogni forma di associazione con la Cina o con un altro Stato. Il popolo puo’ scegliere un modello di governo e una organizzazione economica diversi da quelli che esistevano prima del 1950 o sono esistiti dopo. Le conseguenze di un simile esercizio di un diritto fondamentale del popolo tibetano devono essere rispettate dalla comunità internazionale come una espressione della volontà del popolo tibetano.

8. Il diritto all’autodeterminazione non appartiene solamente alla parte del popolo tibetano che risiede attualmente sul territorio qualificato dalla RPC come “Regione autonoma del Tibet”, ma anche ai Tibetani residenti nelle parti del loro territorio storico che sono state incorporate nelle province cinesi vicine. I recenti avvenimenti in Jugoslavia e nell’ex Unione Sovietica sottolineano la complessità e la difficoltà di questo processo e raccomandano che siano compiuti gli sforzi necessari per prevenire lo scoppio di violenza.

9. La difesa ha invitato il Tribunale a verificare se le finalità delle Nazioni Unite cosi’ come esse sono enunciate nell’articolo 1 della Carta, vale a dire il mantenimento della pace internazionale e lo sviluppo delle relazioni pacifiche tra le Nazioni, non debbano controbilanciare il principio dell’autodeterminazione dei popoli enunciato nello stesso articolo, nel caso in cui l’attuazione di questo principio non possa verificarsi senza la rottura della pace e l’interruzione delle relazioni amichevoli tra le Nazioni. Senza negare i rischi possibili, il Tribunale ritiene che conflitti violenti potrebbero essere evitati o risolti in maniera non violenta, prendendo in considerazione i diritti degli altri popoli e delle minoranze residenti nella regione. Al contrario, è dell’avviso che l’esercizio del diritto all’autodeterminazione debba essere considerato come il nodo centrale di un processo di riconciliazione e che le energie creative della comunità mondiale debbano essere unite per dichiarare il Tibet “zona di pace”.

5. VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO

1. Come è successo in altri casi simili, il rifiuto di riconoscere il diritto all’autodeterminazione del popolo tibetano ha trascinato le autorità, cinesi a commettere delle violazioni particolarmente gravi dei diritti dell’uomo in Tibet. In questo contesto le violazioni dei diritti dell’uomo che sono state portate a conoscenza del Tribunale riguardano non solo i diritti individuali ma anche i diritti collettivi.

2. Le testimonianze su queste violazioni presentate al Tribunale sono apparse autentiche e sincere. Necessariamente, il Tribunale non ha potuto ascoltare che un piccolo numero di testimoni. Tuttavia, l’accusa riguarda anche violazioni sistematiche dei diritti fondamentali. Il Tribunale ha preso conoscenza dei rapporti preparati da numerose organizzazioni internazionali dei diritti dell’uomo, come Amnesty International, Law Asia e Asia Watch. Questi rapporti portano prove documentali articolate delle violazioni ripetute e sistematiche dei diritti umani garantiti dal diritto internazionale*

3. Sono state ugualmente poste al Tribunale, attraverso documenti pubblicati dalla RPC, delle violazioni dei diritti che sarebbero state commesse prima del 1950. Il Tribunale riconosce che l’esercizio del diritto all’autodeterminazione del popolo tibetano, che riporti o meno al ritorno allo status quo ante, non comporterebbe necessariamente l’eliminazione di tutte le violazioni presentate al Tribunale. Non esiste Stato al mondo che abbia eliminato ogni violazione, nei confronti di tutti i suoi cittadini, dei diritti considerati generalmente fondamentali.

4. Numerose accuse sono state mosse alle autorità, cinesi. Esse tendono a dimostrare che le autorità cinesi perseguono una politica di genocidio etnico e culturale, torturano, maltrattano, imprigionano ed uccidono i Tibetani, violando cosi’ i diritti dell’uomo stabiliti dal diritto internazionale.

a) Sull’accusa di genocidio etnico e culturale

5. L’argomento dell’accusa fa notare che la consistenza numerica delle esecuzioni, l’estensione della repressione e il ricorso sistematico a misure che tendono a privare il Tibet della sua popolazione e delle sue risorse materiali e culturali debbano essere considerate come un genocidio etnico e culturale. L’accusa ha particolarmente insistito sul “genocidio culturale” che risulta dalla distruzione dei monasteri, degli oggetti e dei simboli della cultura e della civiltà tibetane. Il governo cinese nega i fatti che gli sono addebitati. Il Tribunale si è convinto che attraverso queste distruzioni e con la repressione esercitata contro le diverse manifestazioni di identità, culturali e religiose la politica del governo cinese metta in serio rischio l’identità del popolo tibetano. Il Tribunale considera tuttavia che le condizioni richieste dal diritto internazionale, e specialmente dalla Convenzione per la prevenzione e per la repressione del crimine di genocidio del 9 dicembre 1948, per caratterizzare il genocidio non siano state accertate al di la di ogni dubbio, sia per quanto riguarda l’estensione ed il carattere sistematico dei crimini commessi, che per la discriminazione intenzionale di cui sarebbero vittime le popolazioni tibetane. A titolo d’esempio, benché il Tribunale non possa ammettere il ricorso alla repressione per imporre delle politiche di pianificazione familiare, non è stato dimostrato che le misure ed i metodi di aborto e di sterilizzazione seguiti in Tibet siano discriminatori o siano stati imposti al fine di eliminare tutta o una parte della popolazione tibetana. Il Tribunale considera anche che le violazioni dei diritti culturali, di identità e religiosi constatate in Tibet costituiscano delle violazioni delle regole di diritto ammesse dalla comunità internazionale senza che sia possibile determinare l’esistenza di un “genocidio culturale”, la cui nozione non è ancora entrata come entità specifica nel diritto internazionale contemporaneo.

b) Sulla tortura ed i maltrattamenti

6. Oltre ai rapporti di organizzazioni internazionali non governative e in particolar modo le testimonianze nel rapporto di Amnesty International pubblicato nel maggio del 1992, il Tribunale ha ascoltato le testimonianze di numerose persone. I testimoni hanno descritto in modo straziante le torture e i maltrattamenti di cui sono state vittime dopo il loro arresto da parte delle autorità, cinesi. Il Tribunale ha ascoltato gli argomenti e ha preso conoscenza delle tesi del governo cinese. In un rapporto alle Nazioni Unite, il governo cinese riconosce che numerose persone sono state vittime di torture in tutto il territorio cinese, senza citare o distinguere il Tibet. Ma il governo cinese sostiene che si tratta di casi isolati i cui responsabili sono puniti quando vengono scoperti. Il Tribunale si è convinto della gravità e dell’estensione degli atti di tortura e dei maltrattamenti ad opera delle forze dell’ordine e dai loro diversi ausiliari contro le popolazioni tibetane, compresi le donne e i bambini. Il governo cinese ha aderito il 4 ottobre 1988 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Il governo cinese viola percio’ obblighi internazionali da esso stesso contratti, non adottando le misure necessarie a mettere fine definitivamente alle torture e ai maltrattamenti, a prevenirli e a punire i responsabili di tali atti.

c) Sugli oltraggi ai diritti dell’uomo in generale e in modo particolare sulle esecuzioni extragiudiziali, sulle carcerazioni e i processi non equi

7. L’accusa mette in rilievo la pratica di violazioni sistematiche tanto con rapporti scritti che con testimoni contro Tibetani di diverse condizioni. Il governo cinese ha chiaramente espresso la sua posizione, soprattutto nei suoi rapporti alle Nazioni Unite indicando che si tratta di accuse menzognere avanzate da nemici interni ed esterni della rivoluzione cinese. Riconosce tuttavia di aver arrestato parecchie centinaia di persone in seguito a manifestazioni o azioni condotte da quelli che chiama “gruppi separatisti” tibetani. Il Tribunale, dopo aver studiato le posizioni e gli argomenti e gli elementi di prova che gli sono stati presentati, afferma che delle violazioni gravi dei diritti dell’uomo sono state e continuano ad essere commesse dalle autorità cinesi contro le popolazioni tibetane per ragioni politiche, religiose e culturali. Tutte le fonti concordano nel riconoscere che la politica cinese in Tibet conduce alla, repressione sotto diverse forme comprese le esecuzioni extragiudiziarie e l’incarcerazione di persone a causa di attività politiche, culturali o religiose, soprattutto quando queste attività tendono a promuovere l’indipendenza politica del Tibet. Il governo cinese può affermare che in ogni modo non viola le regole del diritto internazionale dal momento che non ha ratificato le convenzioni internazionali pertinenti e soprattutto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici e sociali.

8. Il Tribunale Permanente dei Popoli sa bene che i trattati internazionali non riguardano gli Stati che non li hanno confermati. Ma i trattati internazionali relativi ai diritti dell’uomo comprendono tra gli altri dei principi e delle regole che cercano di assicurare l’integrità fisica e morale, la dignità, e la libertà d’opinione della persona umana e che sono dei principi rivendicati e accettati dall’umanità intera in seguito a lotte storiche di numerosi popoli del mondo. In questo ordine di idee, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo ha ricevuto nella pratica internazionale il sostegno di tutte le comunità internazionali, compresi gli Stati che non erano partecipi della sua adozione nel 1948. Il ministro degli Esteri della Repubblica Popolare cinese, il Sig. Qian Qichen, ha dichiarato nell’aprile del 1990: “La dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite è un importante strumento internazionale. La Cina ha sempre dato molta importanza alle convenzioni delle Nazioni Unite e alle convenzioni sui diritti umani”. Ne risulta che i principi fondamentali dei diritti dell’uomo devono essere oggi considerati come delle regole consuetudinarie di diritto internazionale la cui applicazione effettiva è rivendicata dall’umanità intera. E’ per questo che il Tribunale considera che il governo cinese violando i diritti fondamentali delle popolazioni tibetane, trasgredisce i suoi obblighi internazionali.

d) Degradazione dell’ambiente naturale

9. Le deposizioni rese dai testimoni davanti al Tribunale, cosi’ come i documenti che sono stati forniti, documentano che i problemi ambientali in Tibet potrebbero minacciare il diritto del popolo tibetano a sussistere e a sopravvivere nel proprio territorio. Ci sono evidenze che dimostrano che importanti parti del Tibet sono state sottoposte ad una deforestazione accelerata. Inevitabilmente, ne è risultata un’erosione del suolo ed una riduzione relativa dell’evaporazione. Se non si assumono tempestivamente contromisure, questa consuetudine condurrà a dei cambiamenti climatici che avranno sull’ambiente naturale un impatto potenzialmente ben più considerevole, colpendo non solo le popolazioni del Tibet ma anche regioni ben più lontane. La gestione delle risorse naturali sembra effettivamente compromessa, perlomeno in certe parti del Tibet, anche dall’uso che le autorità cinesi hanno fatto dei fertilizzanti tossici e dei pesticidi nella produzione di colture per uso commerciale. Se non viene immediatamente interrotta, questa consuetudine largamente diffusa degraderà le zone di pascolo e violerà gravemente i diritti ambientali del popolo tibetano causando dei danni al loro fragile ecosistema di alta quota. Il Tribunale non ha preso alla leggera le affermazioni della RPC a proposito della deforestazione e della protezione ecologica sistematica. La questione è evidentemente di grande importanza e di grande urgenza. Dovrebbe essere senza alcun indugio oggetto di una inchiesta specifica per conto del popolo del Tibet, della Cina e della comunità internazionale. I trasferimenti in Tibet di popolazioni non tibetane, che hanno rapidamente portato a un raddoppio della popolazione, sembrano aver avuto come effetto la riduzione della capacità, già relativamente debole, dell’ambiente naturale a far fronte ai bisogni degli abitanti e degli altri elementi della biosfera. Sembra che le forme di vita selvatica, un tempo prosperosa si siano considerevolmente impoverite, almeno in certe parti del Tibet (vedere “The relationship between Environmental. Management and Human rights in Tibet”, International Committee of Lawyers for Tibet, 14 Luglio 1992). Il Tribunale ha ricevuto anche evidenze gravi d’accusa relative all’inquinamento radioattivo derivante dall’estrazione dell’uranio nella parte orientale dell’altopiano tibetano di Amdo, attualmente amministrato dalla Cina come territorio extra-tibetano. Sono anche state presentate accuse sui danni gravi e duraturi all’ambiente causati, all’interno del Tibet, dallo sviluppo di attività, nucleari, dall’accumulo di detriti nucleari e tossici, e dalle estensioni non controllate di attività minerarie. Nella misura in cui corrispondono a dati di fatto, queste accuse equivalgono al disconoscimento di diritti fondamentali del popolo tibetano da parte e con la responsabilità delle autorità della Repubblica Popolare Cinese. Al Tribunale non è stato possibile pronunciarsi in modo categorico su questo punto. Data la loro estrema gravità, è necessario che senza indugio si proceda ad inchieste specifiche in nome del popolo tibetano, della Cina e della comunità internazionale.

6. LO STATUTO INTERNAZIONALE DEL TIBET

Un punto essenziale dell’accusa fu di considerare che durante il periodo che va dal 1911 al 1949, il Tibet era uno Stato indipendente che godeva degli attributi conferiti ad uno Stato sovrano dal diritto internazionale. Dovrebbe risultarne che l’azione militare sferrata dalla Repubblica Popolare Cinese a partire dal 1949 era l’aggressione di uno Stato straniero e che l’occupazione del territorio del Tibet da parte delle forze armate cinesi ricadeva sotto le regole del diritto internazionale relative all’occupazione del territorio di uno Stato da parte di un altro Stato. Vista l’importanza di tale questione, essa è stata oggetto di un’udienza particolarmente approfondita e di un confronto fra l’accusa e la difesa. Il Tribunale ritiene di dover ricordare anzitutto i fatti internazionali più significativi e l’analisi che gli è stata presentata secondo una stretta applicazione del diritto internazionale classico.

a) Una rigorosa interpretazione del diritto internazionale classico Per parecchi secoli, i rapporti tra la Cina e il Tibet sono stati naturalmente abbastanza stretti. In particolare dopo l’avvento delle dinastie Manciu, il controllo della Cina si accresce. Si nota il segno di qualche “sovranità” che implica soprattutto il pagamento di un tributo e il riconoscimento di un obbligo personale del Dalai Lama nei confronti dell’imperatore della Cina. E’ impossibile, tuttavia, dare a questo “vassallaggio” un carattere preciso in riferimento a delle categorie prestabilite del diritto internazionale; solo la storia puo’ spiegare la dipendenza complessa che si è stabilita tra il Tibet e la Cina. Bisogna attendere la fine del XIX secolo perché il Tibet partecipi più direttamente alle relazioni internazionali, grazie, soprattutto, agli sforzi fatti dalla Gran Bretagna per consolidare l’impero delle Indie. Numerosi trattati meritano a questo proposito di essere menzionati:

– nel 1890, viene concluso un trattato tra la Cina e la Gran Bretagna che riconosce il protettorato britannico sul Sikkim, ed inoltre la possibilità per le autorità britanniche di intrattenere relazioni direttamente con il governo tibetano (articolo VI);
– nel 1904, in seguito all’invio di una spedizione britannica a Lhassa, viene firmato un accordo tra la Gran Bretagna e il Tibet. Nell’articolo IX, il governo tibetano si impegna soprattutto a non cedere alcuna parte del suo territorio a una potenza straniera, a non ammettere in Tibet dei rappresentanti dei governi stranieri e a non pagare a questi alcun tributo senza il consenso della Gran Bretagna;
– nel 1906, un accordo tra la Cina e la Gran Bretagna conferma i termini dell’accordo del 1904, non senza precisare che la Cina non è una potenza “straniera” ai sensi dell’articolo IX dello stesso;
– nel 1914, la conferenza di Simla riunisce la Cina, il Tibet e la Gran Bretagna. Il territorio del Tibet viene diviso in due parti, riducendo considerevolmente l’influenza delle autorità cinesi. L’accordo non è tuttavia accettato dalla Cina. E’ difficile trarre da questi accordi delle conclusioni sicure esatta sulla condizione internazionale del Tibet, particolarmente in un’epoca in cui la società internazionale era per lo più nelle mani degli Europei. Un’opinione diffusa considera il Tibet come uno Stato vassallo della Cina, la cui “sovranità” sarà espressamente riconosciuta nel 1907 in un accordo tra la Gran Bretagna e la Russia. Tuttavia è difficile trovarsi d’accordo sulle implicazioni esatte di questa nozione, poiché ci sono divergenze specifiche di ordine dottrinale sull’esistenza o meno nel capo dello Stato vassallo di una personalità internazionale. Detto questo, a priori non è facilmente comprensibile che un accordo possa essere concluso sotto forma di un trattato con le autorità tibetane se il Tibet non è uno Stato autonomo, qualsiasi siano i suoi legami particolari con la Cina. E’ vero anche che, nei primi anni del XX secolo, la sua “dipendenza” nei confronti della Cina si è attenuata considerevolmente, in particolare dopo la Rivoluzione del 1911 che inaugura un lungo periodo d’instabilità segnata dall’indebolimento delle autorità, centrali cinesi. Di conseguenza, alcuni hanno pensato che il rapporto di vassallaggio si fosse interrotto. Non è impossibile. E’ vero tuttavia che, dopo questa data, le occasioni che permettono di vedere storicamente espresso lo Stato indipendente del Tibet, sono relativamente rare. Tutt’al più si puo’ sottolineare un trattato concluso nel 1913 con la Mongolia secondo il quale le due parti riconoscono reciprocamente la loro indipendenza, il riconoscimento dell’una o dell’altra (Nepal), la presenza di rappresentanti stranieri a Lhassa e la neutralità rispettata dalle autorità tibetane durante la seconda guerra mondiale. Tutto cio’ non è senza importanza. Ma questa importanza è ridotta dall’assenza di ogni partecipazione – o anche domanda di partecipazione – alla Società delle Nazioni o all’organizzazione delle Nazioni Unite. Al momento dell’invasione cinese nel 1950, è difficile dunque affermare con certezza che il Tibet è uno Stato incontestato. Nonostante la condanna dell’intervento della Cina, la comunità internazionale da quella volta non la denuncerà mai chiaramente come un’aggressione condotta da uno Stato a danno di un altro Stato, e non si impegnerà, esplicitamente in quella politica di non-riconoscimento della conquista che aveva precedentemente seguito, soprattutto dopo la creazione del Mandchoukouwo o dell’annessione degli Stati baltici.

b) Il Tibet nella prospettiva del diritto dei popoli all’autodeterminazione Rispetto all’interpretazione dei fatti che dà il diritto internazionale classico, il Tribunale intende fare le seguenti osservazioni:

– Le relazioni intrattenute dal Tibet con la Cina fino alla meta del XIX secolo sono, nello spazio e nel tempo, non riducibili alle nozioni di diritto internazionale elaborate dalle potenze egemoniche e accettate nei paesi d’America.
– I soggetti titolari di diritto internazionale si limitano al cerchio ristretto delle nazioni dette “cristiane” e “civilizzate”. La Cina, la Persia, il Siam ne sono esclusi e il Giappone vi è ammesso solo negli ultimi anni del XIX secolo. Per avere accesso a questo cerchio ristretto ed essere riconosciuta come Stato, soggetto di diritto delle genti, una collettività politica deve stabilire relazioni con altri Stati ed essere da questi accettata come eguale. Le prime relazioni strette dal Tibet con uno Stato diverso dai suoi più immediati vicini si sono realizzate per la pressione dell’imperialismo inglese e per la rivalità tra la Gran Bretagna e l’impero zarista. Per quello che riguarda le relazioni del Tibet con l’insieme cinese, i concetti occidentali di “sovranità” e di “vassallaggio” sono inadeguati. Bisogna piuttosto domandarsi se il Tibet non presenti un’analogia con delle altre entità politiche, i regni dell’ex Africa, quelli dell’America precolombiana, i regni dell’Asia e della stessa Cina. Nella stessa logica, è improprio pretendere di risolvere la questione dello statuto internazionale del Tibet alla luce dei soli criteri fissati dagli Stati europei nelle loro relazioni reciproche e per estendere la loro dominazione ad altre parti del mondo. Una collettività politica come il Tibet deve essere qualificata alla luce delle circostanze proprie all’ambiente geografico e culturale al quale appartiene. Non è determinante che il Tibet non abbia chiesto la sua adesione alla Società delle Nazioni, poiché la sua lontananza geografica lo rendeva poco incline a intraprendere delle relazioni con altri Stati che non fossero suoi vicini immediati. Da allora, anche se puramente regionali, i legami intrattenuti dal Tibet tra il 1911 e il 1949 con i suoi vicini dimostrano la volontà, di partecipare ad una vita internazionale ridotta ma effettiva. Sottomettere il Tibet di quest’epoca ai criteri del diritto internazionale attuale porterebbe a snaturare l’essenza stessa di questo Stato, la sua aspirazione ad essere diverso dagli altri Stati, prerogative che sono proprie del suo diritto all’autodeterminazione. Una simile applicazione dei rigorosi criteri del diritto internazionale alla condizione del Tibet dal 1911 al 1949 costituirebbe una forma di imperialismo culturale analogo alla volontà, dei dirigenti cinesi di modificare con la forza le istituzioni tradizionali del popolo tibetano e di privarlo del diritto di farle evolvere secondo l’ispirazione che si puo’ trovare nel pensiero buddista e nei principi fondamentali di protezione dei diritti dell’uomo, di cui i rappresentanti del popolo tibetano si sono valsi davanti al Tribunale. Di conseguenza, il Tribunale conclude che l’autonomia interna di cui il Tibet ha goduto, con rare e brevi interruzioni, per la più gran parte della sua storia permette di riconoscergli gli attributi della sovranità interna. Al di la della qualificazione tecnica dei legami personali tra il Dalai Lama e gli imperatori mongoli o manciu, il popolo tibetano è sempre stato considerato come un’entità distinta anche quando era associato alla Cina. Dall’instaurazione della Repubblica cinese nel 1911, i legami precedenti sono stati interrotti. Dopo aver modificato la natura dello Stato cinese nella direzione di uno Stato secolarizzato e nazionale, per mezzo di una rivoluzione alla quale il popolo tibetano non aveva partecipato, la Repubblica cinese non poteva pretendere che i legami personali precedenti potessero essere trasformati in una appartenenza del popolo tibetano al popolo globale del nuovo Stato. Dal 1911, sia nei confronti della prima Repubblica cinese o, più tardi, nei confronti della Repubblica Popolare Cinese, il popolo tibetano non ha mai smesso di affermare la sua volontà di resistere ad una simile incorporazione al popolo del nuovo Stato. Per quanto riguarda il riconoscimento della personalità internazionale del Tibet da parte degli altri Stati, esso si esprime fino al 1949 con atti sporadici e di portata geografica limitata. Questi atti non potevano tuttavia essere ignorati dalla Repubblica Popolare Cinese, dal momento che la Cina aveva preso parte a certi accordi internazionali conclusi dal Tibet. Il governo della Repubblica Popolare Cinese non poteva nemmeno ignorare la volontà del popolo tibetano, anche se espressa in modo unilaterale, di affermare la sua indipendenza e il suo rifiuto ad essere integrato allo Stato cinese. E’ dunque legittimo concludere che la presenza delle forze armate e delle autorità amministrative cinesi sul territorio del Tibet, deve essere considerata come una dominazione straniera esercitata sul popolo tibetano.

7. DISPOSITIVO

Per questi motivi, Il Tribunale decide:

1. Che il popolo tibetano è stato dal 1950, in modo permanente e continuo, privato del suo diritto all’autodeterminazione.

2. Che una simile trasgressione di un diritto fondamentale del popolo tibetano è stata compiuta con la perpetrazione di altre violazioni dei diritti fondamentali del popolo tibetano, soprattutto con la privazione dell’esercizio delle libertà di religione e d’espressione, la pratica degli arresti arbitrari e delle condanne senza processo, la distruzione dei monumenti religiosi e culturali, la pratica della tortura. Che i trasferimenti di popolazioni originarie della Repubblica Popolare Cinese sul territorio del Tibet cercano di rompere l’omogeneità etnica e culturale del paese. Che la divisione del territorio del Tibet in due parti distinte, una chiamata “Regione autonoma del Tibet”, l’altra riallacciata amministrativamente a diverse province cinesi, ha anch’essa come obiettivo la distruzione dell’unita e dell’identità del popolo tibetano.


3. Che il popolo tibetano, che si è governato in modo autonomo per molti secoli, si è dotato di una struttura statale specifica a partire dal 1911, e che le istituzioni tibetane sono oggi rette dal governo tibetano in esilio.

8. RACCOMANDAZIONI

1. Una copia della presente sentenza sarà consegnata il più presto possibile dal Segretario Generale del Tribunale, al governo della Repubblica Popolare Cinese, al governo tibetano in esilio e al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Sarà inoltre fatta pervenire a tutti gli altri Stati interessati, enti internazionali, nazionali o
regionali. La Rep. Popolare Cinese è invitata a conformarsi senza ritardo alle conclusioni del Tribunale, a mettere fine alle violazioni dei diritti dell’uomo, a punire quelli che ne saranno dichiarati colpevoli e a permettere al popolo tibetano di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione.

2. Affinché sia posta fine alle violazioni del diritto internazionale e dei diritti dell’uomo che ha potuto documentare nel corso della sua sessione, il Tribunale chiede al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di prendere provvedimenti appropriati affinché possano essere adottate in Tibet le misure che
permetteranno al popolo tibetano di decidere liberamente il proprio regime politico e specificamente un’eventuale associazione con la Repubblica Popolare Cinese. In questa direzione e, a titolo preliminare, sembrerebbe opportuno designare un Relatore Generale sul Tibet, incaricandolo di preparare, sulla base di una indagine ad hoc, na relazione per gli organi delle Nazioni Unite, sulle violazioni dei diritti dell’uomo in Tibet e sull’esercizio, da parte del popolo tibetano, del suo diritto all’autodeterminazione garantito dalla Carta.

3. Il Segretario Generale del Tribunale attirerà soprattutto l’attenzione del Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e di altre organizzazioni internazionali interessate, sui reclami relativi alla sterilizzazione forzata delle donne in età fertile che sono stati trasmessi al Tribunale come parte di una politica
deliberata di genocidio. Raccomanderà che questi reclami siano, senza ritardi, oggetto di un’inchiesta speciale. Si dovrà, inoltre procedere alla formazione di un gruppo internazionale di esperti per indagare sull’inquinamento radioattivo denunciato al Tribunale e che è il risultato dell’estrazione dell’uranio, dello sfruttamento di
installazioni nucleari e dello stoccaggio in Tibet di rifiuti tossici o radioattivi.

4. Una copia della sentenza del Tribunale sarà fornita alle organizzazioni non governative internazionalmente riconosciute, come la Commissione internazionale dei giuristi, Amnesty International, Law Asia, Asia Watch e Minority Rights Group. E’ stato loro chiesto con insistenza di continuare a sorvegliare attentamente la situazione in Tibet” sviluppando, al di la delle strutture formali statali nelle quali vivono i popoli
della Cina popolare e del Tibet, relazioni giuste e pacifiche fondate sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti dei popoli e la conformità al diritto internazionale.

5. Affinché il processo di riconciliazione visto al paragrafo precedente venga accelerato, il Tribunale chiede insistentemente alle organizzazioni non governative di organizzare, nel 1993 o nel 1994, una conferenza internazionale sull’avvenire del Tibet. Questa conferenza dovrebbe prendere in considerazione la presente
sentenza, così come tutto il materiale elaborato e discusso nel corso della sessione. Dovrebbe studiare i mezzi concreti per riconciliare i popoli della Cina e del Tibet. Tali mezzi potrebbero comprendere un sostegno internazionale agli osservatori dei diritti dell’uomo, o l’invio, come sorveglianti, di volontari delle Nazioni Unite in una “Zona Tibetana di pace”. I rappresentanti del governo tibetano in esilio e della Repubblica Popolare Cinese dovrebbero essere invitati a partecipare a questa conferenza, in modo da prendere tutte le misure in vista della riconciliazione.

NOTE

* Per esempio: Amnesty International, people’s republic of China: repression in Tibet. 1987-1982, maggio 1992; Asia Watch, Merciless Repression:
Political prisoners in Tibet, febbraio 1992, e Law Asia e Tibet Information Network, the Dragon: China and Humgn Rights in Tibet, marzo 1991.

www.radicalparty.org/tibet/…/lelio_basso_sentenza.htm


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