{"id":835,"date":"1992-11-20T20:38:57","date_gmt":"1992-11-20T18:38:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sangye.it\/dalailamanews\/?p=835"},"modified":"2012-08-10T22:49:39","modified_gmt":"2012-08-10T20:49:39","slug":"verdetto-sul-tibet-del-tribunale-dei-popoli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sangye.it\/dalailamanews\/?p=835","title":{"rendered":"VERDETTO SUL TIBET DEL TRIBUNALE DEI POPOLI"},"content":{"rendered":"<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><em><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"font-style: normal;\"><span style=\"font-weight: normal;\">TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI DI STRASBURGO<\/span><\/span><\/span><\/em><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"font-style: normal;\"><span style=\"font-weight: normal;\">, <\/span><\/span><\/span><em><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"font-style: normal;\"><span style=\"font-weight: normal;\">Sessione sul Tibet<\/span><\/span><\/span><\/em><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"font-style: normal;\"><span style=\"font-weight: normal;\">, <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><em><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"font-style: normal;\"><span style=\"font-weight: normal;\">Il Verdetto<\/span><\/span><\/span><\/em><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"font-style: normal;\"><span style=\"font-weight: normal;\"> <\/span><\/span><\/span><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"font-style: normal;\">16 &#8211; 20 Novembre 1992<!--more--><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>Membri del Tribunale<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Fran\u00e7ois RIGAUX (Belgio), Presidente<br \/>\nRichard BAUMLIN (Svizzera)<br \/>\nMadjid BENCHIK (Algeria)<br \/>\nMichael KIRBY (Australia)<br \/>\nRaniero LA VALLE (Italia)<br \/>\nLeo MATARASSO (Francia)<br \/>\nFreda MEISSNER-BLAV (Austria)<br \/>\nWard MOREHOUSE (USA)<br \/>\nGiuliano PONTARA (Italia)<br \/>\nMakoto ODA (Giappone)<br \/>\nJohn QUIGLEY (USA)<br \/>\nSivaraska SULAX (Tailandia)<\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>Procedimento <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Durante le sei udienze pubbliche, il 16, 17 e 18 novembre, il Tribunale ha ascoltato i seguenti relatori ed esperti:<br \/>\nLunedi 16 novembre 1992: apertura della sessione<br \/>\n1. Cartherine TRAUTMAN: Sindaco di Strasburgo: discorso di benvenuto<br \/>\n2. Presidente: Presentazione della sessione da parte del Prof. F. RIGAUX<br \/>\n3. Segretario Generale: Relazione di G. TOGNONI sulla documentazione ricevuta dal Console generale della Repubblica Popolare Cinese<br \/>\n4. Michel HERVE: Relazione del Presidente del gruppo di studio sul Tibet del Parlamento Europeo <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">L&#8217;ACCUSA<br \/>\n5. Lodi GYARI: Atto d&#8217;accusa del Presidente di &#8220;International Compaign for Tibet&#8221; <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Doc. l: Relazione 1&#8217;apertura da parte di Lodi Gyari, con consegna dei documenti relativi (allegati da A a G)<br \/>\n6. Keits PITTS: Assistente del Membro del Congresso C. Rose (USA)<br \/>\nDoc. 2: Atti della cerimonia di benvenuto del Congresso in onore di Sua Santit\u00e0 il Dalai Lama del Tibet, al Congresso degli Stati Uniti d&#8217;America<br \/>\nDoc. 3: &#8220;Central Intelligence Agency (USA): Integrazione del Tibet: Progresso e Problemi della Cina&#8221;.<br \/>\nDoc. 4: Relazione Chen<br \/>\nDoc. 5: UNPO, Conferenza del 2\/1992 &#8220;Diritti umani. Le dimensioni del trasferimento della popolazione&#8221;.<br \/>\n7. Walter ASCHMONEIT: Terre des Hommes, sezione &#8220;Asia&#8221;<br \/>\nDoc. 6: La qualit\u00e0 della vita in Cina; oggetto: il Tibet<br \/>\n8. S. Richard BOELK: Relazione del rappresentante del Australia Tibet Council<br \/>\nDoc. 7: Risoluzioni del Parlamento australiano del 6 dicembre 1990 e del 6 giugno 1991<br \/>\nDoc. 8: Rapporto della delegazione australiana dei diritti dell&#8217;uomo in Cina; 14-26 luglio 1991 (capitolo sul Tibet)<br \/>\nDoc. 9: Rapporto scritto di R. Boele<br \/>\n9. Kim MORRIS: Rappresentante della Commissione internazionale Avvocati per il Tibet<br \/>\n10. Claude LEVENSON: Rappresentante del Comitato di Sostegno al popolo tibetano, Svizzera<br \/>\n11. Rakra TETONG: Relazione sul Buddismo in Tibet: dottrina e storia<br \/>\nDoc.10: Relazione &#8220;Il Buddismo in Tibet&#8221;<br \/>\n12. Yonten GYATSO: Relazione sulla storia del Tibet<br \/>\nDoc. 11: Sunto della storia del Tibet<br \/>\n13. Michael Van WALT: Lo statuto giuridico del Tibet<br \/>\nDoc. 12: Presentazione al Tribunale di questioni di diritto internazionale<br \/>\n14. M.L. SONDHI: Relazione sulla Commissione dello Swaraj dell&#8217;India<br \/>\n15. M.L. SONDHI: Professore all&#8217;Universit\u00e0 Jawerhalal Nehru, India<br \/>\nDoc. 13: Relazione: La questione tibetana nell&#8217;attuale situazione geopolitica<br \/>\n16. Sanieev PRAKASH: Rappresentante dell&#8217;Eco-Tibet in India<br \/>\nDoc. 14: Tibet: Ambiente naturale e Sviluppo\/1990; e dossier Eco-Tibet n\u00b02, Francia-Tibet<br \/>\nDoc. 15: Relazione: I Tibetani hanno dei diritti sull&#8217;ambiente naturale? (con allegati)<br \/>\nMartedi 17 Novembre 1992<br \/>\n17. Janis SAKELLARIOU: Membro della Commissione per gli affari esteri e la sicurezza del Parlamento europeo.<br \/>\n18. Michael Van WALT:<br \/>\nDoc. 16: Estratto di Ram Rahul &#8220;Tibet <\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>TESTIMONIANZE<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<ol>\n<li>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Tenzin \tCHOEDRAK: Relazione sulla tortura, la detenzione e la negazione \tdella libert\u00e0 d&#8217;espressione<br \/>\nDoc. 17: Relazione del Dott. Tenzin \tChoedrak &#8220;La tortura cinese e le condizioni della prigione&#8221; \t20. Film sul Tibet<br \/>\nDoc. 18: Film sui casi di torture, sulle \tcondizioni di carcerazione, sulle violazioni dei diritti dell&#8217;uomo, \tsugli aborti e le sterilizzazioni forzate del Tibet, con una \tintervista di Sua Santit\u00e0 il Dalai Lama 21.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Tashi \tDOLMA: Medico<br \/>\nDoc. 19: Relazioni, &#8220;Politica di sterminio \tdella popolazione cinese in Tibet&#8221; e &#8220;Denunzie di una \tdonna Tibetana medico&#8221;<br \/>\n<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il \tPresidente: annuncia che il Tribunale aveva deciso di accettare la \trichiesta secondo cui 1&#8217;accusa ha diritto di risposta e la difesa ha \tdiritto di replica. Interventi supplementari di precedenti \ttestimoni.<br \/>\nDoc. 20: Parlamento europeo. Commissione degli affari \testeri e della sicurezza: &#8220;Per una ripresa dei negoziati con il \tgoverno Tibetano in esilio&#8221;, (relazione di M. \tSakella-riou)<br \/>\nDoc. 21: Relazione della Signora Kim Morris, \tCommissione Internazionale degli Avvocati per il Tibet.<br \/>\n<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">M. \tTempa TSERING: Relazione sulla resistenza tibetana all&#8217;autorit\u00e0 \tcinese in Tibet.<br \/>\nDoc. 22: Il trattamento riservato ai Tibetani \tda parte dei Cinesi.<br \/>\n<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Venerabile \tTenzin PALBER: Aka Alak Tsawu<br \/>\nDoc. 23: Relazione: &#8220;Distruzione \tambientale e culturale in Tibet&#8221;<br \/>\n<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Michael \tVan Walt: Interrogato dalla Giuria.<br \/>\n<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">M. \tLodi G. Gyam: Interrogato da M. Oda.<br \/>\n<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Miclael \tVan Walt: Interrogato da M. Gyari<br \/>\nDoc. 24: Il rapporto tra la \tgestione dell&#8217;ambiente e i diritti dell&#8217;uomo nel Tibet<br \/>\n<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">M. \tRichard Boele: Interrogato da M. Gyari.<br \/>\n<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Michael \tVan Walt: Interrogato da R. La Valle<br \/>\nDoc. 25: Estratto di John \tF. Avedon &#8220;In Exile from the Land of snows&#8221; (In esilio \tdalla terra delle nevi), Wisdom Publication, Londra, 1985, pp. 294 e \tseguenti &#8220;Storia del Dott. Tenzin Choedrak&#8221;<br \/>\n<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">M. \tLodi G. Gyam: Interrogato da M. Oda<br \/>\nDoc. 26: informazioni tramite \til T.I.M. di Londra riguardo arresti di bambini avvenuti in Tibet.<br \/>\n<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Michael \tVan Walt: Interrogato dalla difesa<br \/>\nDoc. 27: M.C. Van Walt Praag \t&#8220;The Status of Tibet&#8221; (La situazione in Tibet) Westview \tPress, Colorado, 1987, allegati compresi.<br \/>\n<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">M.L. \tSondhi: Interrogato dalla difesa e da M. Gyari Mercoled\u00ec 18 \tNovembre 1992.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>TESTIMONIANZA DI UN ESPERTO <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">33.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">J. VERHOEVEN: Dipartimento di Diritto internazionale, Universit\u00e0 cattolica di Louvain, Belgio &#8220;La questione del Tibet secondo il diritto internazionale&#8221;<br \/>\nAltri documenti sottoposti al tribunale<br \/>\nDoc. 27 bis: Petra KELLY, G. BASTIAN e P. PIELLO &#8220;The Anguish of Tibet&#8221;, Parallel Press, California, 1991. Estratto &#8220;La condizione giuridica del Tibet&#8221;, pp. 73-7, p. 9<br \/>\nDoc. 28: H, RICHARDSON: &#8220;La mia diretta esperienza del Tibet indipendente, 1936-&#8217;49&#8221;<br \/>\nDoc. 29: Relazione di Christa MEINDERSMA, testimone dei trasferimenti delle popolazioni: &#8220;Intervento orale alla commissione dei diritti dell&#8217;uomo dell&#8217;ONU sotto la voce 12 &#8211; 1989; Estratto dei discorsi pronunciati alla Commissione degli affari politici al Parlamento europeo, in occasione dell&#8217;audizione sul Tibet, aprile 1990.<br \/>\nDoc. 29 bis: Tibet: Pianificazione familiare o soluzione finale? Dossier France-Tibet, gennaio 1991.<br \/>\nDoc. 30: Video Film &#8220;Deforestazione del Tibet&#8221;, visionato dal Tribunale.<br \/>\nDoc. 31: Lista dei documenti dell&#8217;accusa.<br \/>\nDoc. 32: Comunicato stampa sul libro bianco della Cina.<br \/>\nDoc. 33: Comunicato stampa di M. Gyari sul libro bianco. <\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>PRESENTAZIONE DELLA DIFESA <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">34. Difesa: Rapporto introduttivo di M. O&#8217;SHEA sulla procedura del Tribunale.<br \/>\n35. Il Presidente: chiede se e presente un rappresentante della Repubblica popolare Cinese. Dal momento che nessuno ha risposto, il Presidente invita M. O&#8217;Shea a presentare la difesa.<br \/>\n36. Gianni TOGNONI: \u00e8 chiamato e interrogato da M. O&#8217;Shea.<br \/>\n37. Michael Van WALT: \u00e8 richiamato e interrogato da M. O&#8217;Shea.<br \/>\n38. Arringa della difesa: di M. Andreas O&#8217;Shea, consigliere nominato dal Tribunale per rappresentare la difesa.<br \/>\nDoc. 34: Il libro bianco della Repubblica popolare cinese: &#8220;Tibet its Ownership and Human Rights Situation&#8221; (Il Tibet il suo possesso e la situazione dei diritti umani), Beijing, Cina, settembre 1992. Riferimento al Libro di M. Van Walt &#8220;The Status of Tibet&#8221; (Doc.27, p.5)<br \/>\nDoc. 35: Wang FUREN e Suo WENGINGS, &#8220;Highlights of Tibetan History&#8221; elementi essenziali di storia Tibetana), New World Press, Bejing, 1984, p. 58.<br \/>\nDoc. 36: Byron N SU, &#8220;China and International Law &#8211; The Boundary Disputes&#8221; (La Cina e la legge internazionale &#8211; Le controversie di frontiera<br \/>\nDoc. 37: Alistair LAMB, &#8220;Tibet China &amp; India &#8211; A History of Diplomacy&#8221; (Tibet. Cina e India &#8211; Una storia di diplomazia ), p. 11.<br \/>\nDoc. 38: (a) Trattato &#8211; frontiera tra la Cina e la Birmania. (b) Trattato &#8211; Cina e Nepal, 1960 e 1961. (c) Trattato &#8211; Convenzione Che Fu: Cina e Regno Unito, 13 settembre 1876.<br \/>\nDoc. 39: Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, Commissione dei diritti dell&#8217;uomo, problema della violazione dei diritti dell&#8217;uomo &#8211; &#8220;La situazione ne1 Tibet&#8221;, 5 gennaio 1992, p. 5 (Risposta del Rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite a Ginevra.)<br \/>\nDoc. 40: Il Procuratore della Repubblica Popolare della Cina cita il numero dei crimini nel 1990 di Xinhua, News Agency, 5 aprile 1991.<br \/>\nDoc. 41: Deng Xiaoping: &#8220;Dobbiamo fare un grande sforzo per rinforzare il lavoro della pianificazione familiare&#8221;, 30 marzo 1979.<br \/>\nDoc. 42: Hu Yaobung, Realizzando la pianificazione familiare, 1 settembre 1988.<br \/>\nDoc. 43: Direttiva del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese &#8211; Pianificazione Familiare, 9 febbraio 1982.<br \/>\nDoc. 44: Direttiva &#8211; Pianificazione Familiare, 9 maggio 1986.<br \/>\nDoc. 45: &#8220;L&#8217;uomo politico cerca la verit\u00e0 sul Tibet&#8221; in Window, 18 settembre 1992. 39. M. Andreas O&#8217;Shea: interroga M. Lodi G. Gyari su alcuni aspetti delle sue dichiarazioni (con il suo consenso).<br \/>\n40. Il Segretario Generale presenta una collezione di libri e documenti consegnati al Tribunale dal Consolato Generale Cinese a Milano:<br \/>\nDoc.46: Lista di libri consegnati dalla Repubblica Popolare Cinese ai membri del tribunale (escluso il libro bianco del settembre del 1992 gi\u00e0 ricevuto dal Tribunale):<br \/>\n(a) &#8211; Perch\u00e9 il Tibet \u00e8 una parte integrante della Cina<br \/>\n(b) &#8211; L&#8217;origine e la verit\u00e0 della &#8220;indipendenza del Tibet&#8221;<br \/>\n(c) &#8211; Il Dalai Lama e l&#8217;accordo sul diciassettesimo articolo<br \/>\n(d) &#8211; Il Tibet e l&#8217;ultimo &#8220;Shangri-la&#8221;.<br \/>\n(e) &#8211; I diritti all&#8217;autonomia del popolo tibetano<br \/>\n(f) &#8211; Dati e fatti relativi alla popolazione del Tibet<br \/>\n(g) &#8211; La libert\u00e0 di fede religiosa in Tibet<br \/>\n(h) &#8211; Il Tibet &#8211; Quattro decadi di tremendi cambiamenti<br \/>\n(i) &#8211; Una grande svolta nella storia tibetana<br \/>\n(k) &#8211; Il Tibet: dal 1951 al 1991<br \/>\n(l) &#8211; Il documento dei diritti umani in Tibet II)<br \/>\n(m) &#8211; Il documento dei diritti umani in Tibet III)<br \/>\n(n) &#8211; L&#8217;origine del quattordicesimo Dalai Lama<br \/>\n(o) &#8211; Il cambiamento nell&#8217;educazione in Tibet<br \/>\n(p) &#8211; Studi sul Tibet<br \/>\n(q) &#8211; La Cina pittoresca: i Tibetani\u00a0\u00a0 &#8211;  &#8230;<!--more--><\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>REPLICA DELL&#8217;ACCUSA <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">41. M. Lodi G. GYARI: Replica<br \/>\nDoc.47: Lawasia (The Law Association for Asia and the Pacific) &#8211; &#8220;Defying the Dragon&#8221; (&#8220;Sfidando il 1991&#8221;<br \/>\nAppendice C, &#8220;Il significato della preziosa Costituzione democratica del Tibet&#8221;<br \/>\nDoc.48: Accusa: nota conclusiva presentata alla sessione del Tribunale Permanente dei Popoli sul Tibet <\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>CONTROREPLICA DELLA DIFESA<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">42. M. Andreas O&#8217;SHEA<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>DECISIONE RISERVATA <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">43. Il Presidente: ha ringraziato i rappresentanti delle parti, i testimoni e gli altri partecipanti come gli interpreti e i segretari.<br \/>\nHa annunciato che la decisione del Tribunale era riservata. Il Tribunale ha chiuso i dibattiti e i membri si sono riuniti a porte chiuse. <\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Gioved\u00ec 19 Novembre 1992 <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Nessuna sessione pubblica. I membri del Tribunale hanno continuato la loro deliberazione a porte chiuse. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Venerd\u00ec 20 Novembre 1992<br \/>\n44. Il Presidente legge la decisione del Tribunale. <\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>1. I PRECEDENTI <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">1.Fino a poco tempo fa, la nozione di diritto dei popoli \u00e8 stata oggetto di numerose controversie in diritto internazionale. Gli Stati, in quanto successori dei sovrani, hanno talvolta contestato che i popoli siano realmente soggetti di diritto e titolari di diritti, che il diritto riconosce. Qualunque sia stata la situazione in passato, oggi non puo&#8217; pi\u00f9 essere messo in dubbio che i popoli, e gli individui, siano soggetti titolari di diritto internazionale che gli stati hanno l&#8217;obbligo di rispettare. Cio&#8217; \u00e8 d&#8217;altra parte chiaramente espresso dalla Carta delle Nazioni Unite, che \u00e8 formulata come espressione della volont\u00e0 dei &#8220;Popoli delle Nazioni Unite&#8221;. Nei primi articoli del suo dispositivo, assicura e riconosce il diritto dei popoli all&#8217;autodeterminazione. Altrove, la Carta basa chiaramente il nuovo ordine internazionale sul rispetto di questo diritto e dei diritti dell&#8217;uomo. Sono passati quasi cinquant&#8217;anni dall&#8217;adozione della Carta e il mondo ha conosciuto dei cambiamenti notevoli. Grandi imperi coloniali sono stati smembrati secondo i principi della Carta. Sono stati conclusi numerosi trattati e diverse istituzioni sono state attivate per chiarire, consolidandoli, i principi originali. La decisione del Tribunale nella presente causa non puo&#8217; essere compresa se non ci si basa su questi sviluppi sopravvenuti in seno alla comunit\u00e0 internazionale. Bisogna giudicare l&#8217;accusa che \u00e8 oggi formulata a nome del popolo del Tibet contro la Repubblica Popolare Cinese (RPC), tenendo costantemente presenti gli sviluppi della storia umana e del diritto internazionale. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">2. Il Tribunale Permanente dei Popoli (il Tribunale) \u00e8 stato istituito a Bologna, in Italia, il 24 giugno 1979, 3 anni dopo la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, adottata ad Algeri il 4 luglio 1976 (Dichiarazione di Algeri). L&#8217;ispiratore del Tribunale fu Lelio Basso, senatore italiano, che era stato uno dei capi della resistenza al fascismo durante la dittatura. Membro e relatore del Tribunale Russell sul Vietnam e del Tribunale Russell II sull&#8217;America latina, Lelio Basso aveva preso coscienza della necessita di istituire un tribunale internazionale permanente, composto di giudici integri, per rimediare alle inadempienze istituzionali dell&#8217;ordine giuridico internazionale. In effetti, non esiste ancora alcun organismo internazionale che sia competente per istruire e giudicare le violazioni perpetrate dagli Stati contro le regole del diritto internazionale. La Corte internazionale di giustizia ha giurisdizione solo nei riguardi degli Stati che hanno volontariamente accettato la sua competenza.<br \/>\nSolo gli Stati o le organizzazioni internazionali che essi controllano possono richiedere la sua assistenza. La maggior parte degli organi delle Nazioni Unite possono essere investiti solo dagli Stati, e non da un popolo o da qualche altra collettivit\u00e0, in quanto tale. E&#8217; questo vuoto che il Tribunale intende ora colmare. Il Tribunale, oltre ad interessarsi ai singoli Stati, si interessa ai popoli del mondo e risponde agli appelli che questi gli inviano. Nell&#8217;esame delle cause e nella formulazione delle sue conclusioni, il Tribunale si basa sui diritti dei popoli. L&#8217;autorit\u00e0 delle decisioni prese dal Tribunale, in particolar modo nella presente causa, si fonda sull&#8217;integrit\u00e0 delle persone che sono state designate come membri del Tribunale. L&#8217;autorit\u00e0 si basa anche sulla preoccupazione costante del Tribunale di rispettare nelle sue procedure le regole elementari che reggono l&#8217;adozione di una decisione giudiziaria. E infine, le decisioni del Tribunale prendono anche la loro forza dal fatto indiscutibile che il diritto internazionale riconosce e garantisce il diritto dei popoli, anche se non fornisce sempre i mezzi effettivi per determinarne le implicazioni nei casi controversi, come nella presente causa.<\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">3. Se il bisogno di un Tribunale dei popoli era chiaro nel 1976, \u00e8 diventato evidentissimo in questi ultimi anni. Lo smembramento dell&#8217;Unione Sovietica e la dissoluzione della Federazione Jugoslava ci danno la prova pi\u00f9 evidente della permanenza della coscienza che ciascun popolo ha della sua identit\u00e0 culturale e della sua rivendicazione del diritto all&#8217;autodeterminazione, cosi&#8217; come dell&#8217;obbligo degli Stati a rispettare questi diritti ed i diritti fondamentali delle persone umane. Questo dato di fatto \u00e8 oggi comune in tutte le parti del mondo. Suscita problemi diversi e difficolt\u00e0 considerevoli. Colpisce Stati piccoli e grandi. Si estende alle popolazioni indigene che vivono nei territori colonizzati da altri popoli. E&#8217; una fonte di conflitto potenziale e d&#8217;instabilit\u00e0 che deve essere inquadrata nel diritto internazionale. La storia recente ci insegna che, a questo proposito, l&#8217;affermazione dei diritti dei popoli (come il diritto all&#8217;autodeterminazione) o dei diritti individuali (come il rispetto dei diritti civili e politici) non sparir\u00e0 facilmente. L&#8217;eco delle recenti sessioni del Tribunale in numerosi paesi rivela un numero crescente di appelli affinch\u00e9 indaghi e decida sulle accuse di violazione dei diritti fondamentali. In questo contesto, il bisogno di un Tribunale dei popoli e l&#8217;utilit\u00e0 di una sua missione internazionale sono divenuti ancor pi\u00f9 evidenti. Queste caratteristiche del mondo contemporaneo fanno pesare sul Tribunale e sui suoi membri una grave responsabilit\u00e0, come lo dimostra chiaramente l&#8217;accusa che oggi lo impegna.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">4. Il Tibet \u00e8 un angolo un po&#8217; sperduto del pianeta, un paese di nevi perenni. Si estende per pi\u00f9 di 2,5 milioni di Kmq di territori montagnosi, che costituiscono il tetto del mondo. Delimitato dalla catena dell&#8217;Himalaya e dall&#8217;India, il Nepal, la Birmania e il Butan a sud, il Tibet e per il resto circondato dalla Repubblica Popolare Cinese. Fino agli eventi che costituiscono l&#8217;oggetto di questa causa, il Tibet era abitato da una assoluta maggioranza di popolazioni indigene che parlavano tibetano. Il numero dei suoi abitanti ammonta oggi a 6 milioni circa. Plasmati dal loro ambiente naturale, formano un popolo rude la cui cultura \u00e8 profondamente marcata dall&#8217;adesione di quasi tutti i suoi membri al buddismo e dalla loro venerazione per il capo spirituale e temporale, il Dalai Lama, che la maggior parte di loro considera la reincarnazione vivente della divinit\u00e0. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">5. Oggi, il Tibet \u00e8 di fatto amministrato come una &#8220;regione autonoma&#8221; della Repubblica Popolare Cinese. E&#8217; cosi&#8217; dal 1950, all&#8217;indomani dell&#8217;entrata in Tibet dell'&#8221;armata popolare di liberazione&#8221; che aveva appena imposto la sua autorit\u00e0 all&#8217;insieme della Cina e insediato la Repubblica Popolare. Quest&#8217;ultima afferma di aver stabilito il suo potere in Tibet in modo legale e popolare. Questa legalit\u00e0 deriverebbe dal fatto che La Repubblica Popolare Cinese non ha fatto altro che stabilire l&#8217;autorit\u00e0 della Cina su un territorio che era stato considerato come cinese da molti secoli. Secondo la Repubblica Popolare, i Tibetani formano uno dei cinque principali gruppi etnici sui quali poggia lo Stato cinese. Dopo un periodo di debolezza politica in Cina, gli avvenimenti del 1949-1950 hanno semplicemente permesso di restaurare la relazione esistente da molto tempo tra la Cina e il Tibet, che faceva di quest&#8217;ultimo una sua parte integrante. Cio&#8217; fu, d&#8217;altronde, affermato chiaramente in seguito ad un accordo concluso con i rappresentanti del Dalai Lama e del Tibet (accordo del 23 maggio 1951 tra il Governo centrale e il Governo locale del Tibet sulle misure di liberazione pacifica del Tibet). Legale, l&#8217;intervento era anche popolare e, secondo la Repubblica Popolare Cinese, lo \u00e8 ancora. I soldati dell&#8217;Armata Popolare di Liberazione furono accolti come liberatori. Un regime crudele di servit\u00f9 e d&#8217;autocrazia religiosa fu sostituito da un governo laico modero. Furono costruite delle strade, degli ospedali e delle altre attrezzature per il bene della popolazione, le cui condizioni materiali migliorarono considerevolmente, anche se gli abitanti del Tibet sono sempre i pi\u00f9 poveri della Cina.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">6. Per otto anni circa (1951-1959), le autorit\u00e0 della Repubblica Popolare Cinese e l&#8217;amministrazione del Dalai Lama hanno conservato delle relazioni apparentemente difficili. Il 10 marzo 1959, una rivolta nazionale scoppia in Tibet contro le forze della Repubblica Popolare. La rivolta \u00e8 sedata dall&#8217;Armata Popolare. Il Dalai Lama scappa in India, seguito da un gran numero di Tibetani. Il flusso migratorio non si \u00e8 d&#8217;altronde mai interrotto da allora, specie in direzione di Dharamsala dove il Dalai Lama ha installato il governo tibetano in esilio. Oggi, i Tibetani sono dispersi in tutto il pianeta. Molti tra loro, beneficiari di uno statuto di rifugiati in paesi cosi&#8217; lontani come la Svizzera o gli Stati Uniti d&#8217;America, sono venuti a deporre davanti al Tribunale. Numerose comunit\u00e0 tibetane esistono in tutto il mondo. La sorte tragica di queste persone esiliate molto lontano da un paese un po&#8217; misterioso e caratterizzato da una grande spiritualit\u00e0 ha, naturalmente, suscitato dei potenti gruppi d&#8217;aiuto e di sostegno. Questi si scagliano apertamente contro l&#8217;occupazione del Tibet da parte della Repubblica Popolare Cinese ed esercitano delle forti pressioni sulle loro autorit\u00e0 perch\u00e9 facciano uso di tutti i mezzi possibili affinch\u00e9 la Cina rispetti i diritti umani fondamentali, permetta al popolo tibetano di esercitare il suo diritto all&#8217;autodeterminazione e metta fine alla sua dominazione sul Tibet. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">7. Per diverse ragioni che \u00e8 inutile ricordare, la risposta della comunit\u00e0 internazionale agli avvenimenti del 1950 \u00e8 rimasta molto silenziosa. Nel 1959, 1961 e 1965, l&#8217;Assemblea Generale ha tuttavia adottato numerose risoluzioni condannando una situazione descritta come &#8220;Violazioni dei diritti umani fondamentali della popolazione tibetana&#8221; e invitando la Cina a rispettare il diritto del popolo tibetano all&#8217;autodeterminazione. Dopo il 1991, i parlamenti dei paesi democratici &#8211; in particolar modo il Congresso degli Stati Uniti e il Parlamento australiano &#8211; hanno ugualmente adottato diverse risoluzioni favorevoli al diritto dei Tibetani all&#8217;autodeterminazione e al rispetto dei loro diritti fondamentali. Nell&#8217;agosto del 1991, la Sotto-Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la protezione delle minoranze adotta una risoluzione nella quale esprime il suo &#8220;sgomento per notizie di continue violazioni dei fondamentali diritti umani e delle libert\u00e0 che minacciano la specifica identit\u00e0, culturale religiosa e nazionale del popolo tibetano&#8221;. Nel gennaio del 1992, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell&#8217;uomo ha registrato la risposta dettagliata del Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese a diverse lamentele che gli erano state inviate. Ma la Commissione ha ugualmente registrato dei nuovi reclami a proposito della situazione del Tibet inviati dal Governo tibetano in esilio e anche da numerose organizzazioni di difesa dei diritti dell&#8217;uomo. Alcuni rapporti della Commissione internazionale dei giuristi nel 1959 e nel 1960 hanno attirato l&#8217;attenzione su un insieme di evidenze che si configurano come violazione sistematica di numerosi articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;uomo. Il rapporto della Commissione ha dato un parere secondo il quale le autorit\u00e0 della Repubblica Popolare Cinese sarebbero impegnate in Tibet in una forma di genocidio. La Repubblica Popolare Cinese non ha mai smesso di contestare queste accuse. Almeno fino a poco tempo fa, \u00e8 stato tuttavia difficile ottenere dei rapporti neutrali e indipendenti sulle affermazioni contraddittorie relative alla situazione del Tibet, a causa sia della posizione geografica molto lontana del Tibet sia per la natura delle restrizioni imposte dalle autorit\u00e0 cinesi alle persone in visita in Tibet. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>2. L&#8217;ACCUSA <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">8. Le note che precedono tracciano in maniera estremamente sintetica la situazione storica recente che costituisce lo sfondo della presente accusa. Questa \u00e8 stata portata davanti al Tribunale dai rappresentanti del Governo tibetano in esilio. E&#8217; inutile che il Tribunale si impegni in sterili controversie sull&#8217;autorit\u00e0, di quel governo o sull&#8217;appoggio di cui gode in Tibet. Sicuramente, questo supporto non \u00e8 misurabile con precisione. L&#8217;accusa \u00e8 stata giudicata accettabile nella misura in cui \u00e8 stata formulata a nome del popolo tibetano da un organo responsabile che agisce in buona fede. Sono proprio i diritti di questo popolo a essere messi in causa e a dare legittimamente competenza al Tribunale per decretare sull&#8217;accusa. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">9. Essenzialmente, l&#8217;accusa si articola in tre capi principali formulati a nome del popolo tibetano contro la Repubblica Popolare Cinese, cio\u00e8: a) Prima dell&#8217;entrata delle forze militari cinesi nel Tibet nel 1949-50, questo era uno Stato conforme al diritto internazionale: entrando in Tibet senza il consenso del governo legittimo, le forze cinesi hanno percio&#8217; violato il diritto internazionale e continuano a violarlo restando da allora in Tibet, in qualit\u00e0 di armata d&#8217;occupazione; b) In violazione del diritto internazionale, le autorit\u00e0 cinesi hanno imposto al popolo tibetano un sistema di governo popolare contrario alla sua volont\u00e0 e l&#8217;hanno spogliato del suo diritto fondamentale all&#8217;autodeterminazione, garantito dalla Carta. Inoltre, incorporando alcune aree del territorio tibetano ad altre regioni della Cina, la Repubblica Popolare Cinese ha violato il diritto internazionale e ha cercato di alterare le condizioni indispensabili all&#8217;esercizio del popolo tibetano del suo diritto di disporre liberamente del territorio del Tibet nel quale i suoi membri hanno vissuto pacificamente prima dell'&#8221;occupazione&#8221; cinese; c) Gravi violazioni dei diritti umani fondamentali sono state ripetutamente commesse in Tibet e continuano ad essere commesse contro il popolo tibetano in quanto tale e contro i suoi membri individualmente. Si accusa soprattutto che le libert\u00e0 civili e politiche fondamentali sono state calpestate, che sono state imposte delle pene disumane e crudeli, che \u00e8 stata praticata la tortura e che sono stati adottati comportamenti che rivelano una mancanza fondamentale del rispetto della dignit\u00e0 umana dei Tibetani. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">10. Prima di esaminare le prove fornite e le conclusioni, conviene ricordare le regole che il Tribunale ha adottato per organizzare la procedura in questa causa. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>3. REGOLE DI PROCEDURA<\/strong> <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Conformemente al suo Statuto e ai principi del diritto internazionale consuetudinario, il Tribunale ha osservato le regole fondamentali di procedura (&#8220;giustizia naturale&#8221;) nella valutazione e nella determinazione dei punti che costituiscono l&#8217;oggetto dell&#8217;accusa. Tra le altre, sono state adottate le seguenti procedure: <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">1. In seguito al reclamo fatto a nome del popolo del Tibet, la Repubblica Popolare Cinese \u00e8 stata informata non appena possibile della decisione di dichiarare questo reclamo ammissibile e dell&#8217;opportunit\u00e0 che le viene offerta di partecipare alle udienze del Tribunale. La notifica ufficiale \u00e8 stata fatta alle Ambasciate della Repubblica Popolare Cinese a Parigi e a Roma. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">2. La comunicazione del Consolato generale della Repubblica Popolare Cinese di Milano \u00e8 stata portata a conoscenza del Tribunale dal Segretario generale all&#8217;apertura della sessione. Nel corso delle sedute, tutti i documenti forniti al Segretario generale dal Consolato generale della Repubblica Popolare Cinese sono stati messi a disposizione del Tribunale.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">3. Poich\u00e9 la Repubblica Popolare Cinese ha rinunciato al diritto di assistere e partecipare alla sessione salvo con la comunicazione sopra menzionata, il Tribunale ha designato un rappresentante qualificato, ben informato sulle posizioni della Repubblica Popolare Cinese sui punti dell&#8217;accusa, cosi&#8217; che gli interessi della Repubblica Popolare Cinese presso il Tribunale fossero adeguatamente rappresentati, pur senza il coinvolgimento della Cina. A questo rappresentante, Andreas O&#8217;Shea, avvocato alla Corte di Londra, Inghilterra, il Tribunale esprime la sua soddisfazione per la diligenza e l&#8217;integrit\u00e0 con le quali questo compito \u00e8 stato adempiuto, nei limiti necessari, riconosciuti dal Tribunale e che hanno come origine l&#8217;assenza di istruzioni dettagliate. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">4. La procedura adottata richiede che l&#8217;accusa sia esposta per intero e sostenuta in una seduta pubblica a Strasburgo (Francia) \u00e8 sostenuta da prove ritenute ammissibili e appropriate dal Tribunale, questo prima che sia data alla Repubblica Popolare Cinese l&#8217;opportunit\u00e0 di rispondere. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">5. Una copia della documentazione fornita a titolo preliminare ai membri del Tribunale, \u00e8 stata data ai rappresentanti delle parti affinch\u00e9 potessero in ogni momento avere conoscenza del materiale in possesso del Tribunale. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">6. Ogni prova scritta presentata nel corso dell&#8217;udienza \u00e8 tenuta come corpo del reato deposto in presenza dei rappresentanti delle parti. Il Tribunale ha limitato le sue deliberazioni al materiale comunicato, sia oralmente, sia per iscritto, in udienza pubblica. I membri del Tribunale hanno accettato che ogni altra informazione, acquisita anteriormente in qualche altra maniera da loro stessi non dovr\u00e0 essere presa in considerazione per decidere sulla fondatezza dell&#8217;accusa. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">7. II difensore della Repubblica Popolare Cinese, presente all&#8217;udienza, ha avuto l&#8217;opportunit\u00e0 di porre delle domande ai testimoni presentati dall&#8217;accusa. Questa possibilit\u00e0 \u00e8 stata sfruttata, e la maggior parte dei testimoni sono stati interrogati dalla difesa, avendo a disposizione un tempo adeguato. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">8. Il Tribunale ha accettato che la responsabilit\u00e0 di documentare i fatti prodotti come prova dall&#8217;accusa fosse basata esclusivamente sui rappresentanti del popolo del Tibet. La Repubblica Popolare Cinese non poteva confutare una simile accusa, salvo nel caso in cui il fatto specifico fosse stato stabilito prima facie dall&#8217;accusa alla fine della sua esposizione, essendo stata in questo senso informata la Repubblica Popolare Cinese.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">9. Il Tribunale ha ugualmente accettato che i termini dell&#8217;accusa dovessero essere dimostrati con un rigore appropriato alla gravita, degli argomenti trattati. In caso contrario, le asserzioni non potevano essere tenute in considerazione dal Tribunale. Il Tribunale \u00e8 stato costretto ad arrivare a queste conclusioni in funzione del materiale messo a sua disposizione in assenza della Repubblica Popolare Cinese stessa e senza il beneficio di documenti in possesso del governo della Repubblica Popolare Cinese e pertinenti alle prove date oralmente e per scritto durante l&#8217;udienza. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">10. Il Tribunale si \u00e8 assicurato che prima di pronunciare un giudizio sulla base delle prove prodotte, le due parti avessero l&#8217;opportunit\u00e0 di essere informate dell&#8217;oggetto della controversia e di contribuire alla sua soluzione, su iniziativa di una di loro o di un membro del Tribunale. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">11. I rappresentanti del popolo del Tibet e della Repubblica Popolare Cinese hanno avuto la piena opportunit\u00e0 di rivolgersi al Tribunale prima della chiusura dei dibattiti. E&#8217; stato dato il tempo necessario per la replica e la controreplica. Il difensore nella sua qualit\u00e0 di rappresentante della parte accusata ha avuto il diritto di rivolgersi per ultimo al Tribunale. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">12. Prima di pronunciare la sua sentenza, il Tribunale ha deliberata a porte chiuse. Tutte le delibere che hanno avuto luogo nel corso della sessione e prima di aver raggiunto il verdetto sono state tenute a porte chiuse: vi hanno assistito solo i membri del Tribunale e, su loro invito, il suo Segretario generale. Il verdetto \u00e8 stato pronunciato in udienza pubblica. Sar\u00e0 trasmesso alla Repubblica Popolare Cinese per mezzo della sua Ambasciata a Roma. Nello stesso tempo saranno indirizzate alla detta Ambasciata le copie di tutti i documenti che sono stati sottoposti al Tribunale, e anche il riassunto delle procedure sulle quali il verdetto si \u00e8 basato. Un rapporto delle sedute del Tribunale e del suo verdetto sar\u00e0 pubblicato a tempo debito. La sua equit\u00e0 e la forza di convinzione che se ne ricava saranno sottoposte alla valutazione ed al giudizio dell&#8217;opinione pubblica internazionale e dei popoli del mondo.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>4. IL DIRITTO DEL POPOLO TIBETANO ALL&#8217;AUTODETERMINAZIONE <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">1. Istituito per affermare e proteggere i diritti dei popoli, il Tribunale ha una responsabilit\u00e0 propria per pronunciarsi sull&#8217;accusa secondo la quale il popolo tibetano \u00e8 stato privato del suo diritto all&#8217;autodeterminazione. Sulla base degli elementi prodotti a Strasburgo, il Tribunale pensa in maniera non equivoca e senza restrizione che questo diritto, il pi\u00f9 fondamentale dei diritti dei popoli, sia stato trasgredito a danno del popolo del Tibet e invita immediatamente la comunit\u00e0 internazionale a prendere tutte le misure necessarie conformi ai principi della Carta delle Nazioni Unite per restituire questo diritto al popolo tibetano. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">a) L&#8217;autodeterminazione come diritto fondamentale<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">2. Il diritto all&#8217;autodeterminazione trova un solido fondamento nel diritto internazionale. Cosi&#8217; la Carta delle Nazioni Unite, nei suoi articoli 1 e 55, afferma il principio dell&#8217;autodeterminazione dei popoli come uno degli obiettivi principali delle Nazioni Unite. L&#8217;articolo n. 1, come anche il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, contiene l&#8217;affermazione dello stesso principio. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">3. Il diritto all&#8217;autodeterminazione \u00e8 stato riaffermato da diverse risoluzioni dell&#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite, comprese quelle relative ai movimenti di liberazione del Sahara Occidentale, della Namibia, della Palestina, del Bangladesh, di Timor-Est, dell&#8217;Eritrea. L&#8217;Assemblea Generale ha riconosciuto il diritto del popolo tibetano all&#8217;autodeterminazione nelle sue risoluzioni 1723 (XVI) e 2079 (XX). <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">4. L&#8217;articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dei popoli adottata ad Algeri il 4 luglio 1976 dispone quanto segue: &#8220;Ogni popolo ha un diritto imprescrittibile e inalienabile all&#8217;autodeterminazione. Determina il suo statuto politico in tutta libert\u00e0, senza alcuna ingerenza straniera esterna&#8221;. Dopo il diritto di ogni popolo all&#8217;esistenza (articolo 1) non c&#8217;\u00e8 diritto dei popoli pi\u00f9 fondamentale del diritto all&#8217;autodeterminazione. In effetti \u00e8 attraverso l&#8217;esercizio di questo diritto che opera la maggior parte degli altri diritti dei popoli, il diritto al rispetto dell&#8217;identit\u00e0 nazionale e culturale (articolo 2), il diritto al possesso pacifico del suo territorio (articolo 3), il diritto di liberarsi di ogni dominazione coloniale o straniera (articolo 6), il diritto esclusivo a disporre delle sue ricchezze e risorse naturali (articolo 8), il diritto di scegliere il suo proprio sistema sociale ed economico (articolo 11). <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">5. Il popolo tibetano \u00e8 sistematicamente privato dei suoi diritti e degli altri diritti enumerati nella Dichiarazione d&#8217;Algeri, essendo privato del diritto all&#8217;autodeterminazione. b) Definizione di popolo che gode del diritto all&#8217;autodeterminazione<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">6a. E&#8217; ampiamente ammesso che i Tibetani formino un popolo in quanto tale. Anche la RPC riconosce ai Tibetani la qualit\u00e0 di &#8220;minoranza nazionale&#8221;. La questione decisiva \u00e8 di sapere se essi formino un popolo che ha un titolo per esercitare il diritto all&#8217;autodeterminazione.<br \/>\n6b. Senza che esista una definizione ammessa universalmente degli elementi costitutivi di un popolo, il Tribunale aderisce al risultato degli sforzi di un gruppo di esperti dell&#8217;UNESCO [UNESCO, Incontro Internazionale di Esperti sull&#8217;approfondimento del Concetto dei Diritti dei Popoli, Rapporto finale e Raccomandazioni, 22 febbraio 1990 (SNS-so)]: &#8211; Degli elementi comuni riguardo alla storia, alla lingua, alla cultura, all&#8217;origine etnica e ad altre espressioni condivise dell&#8217;identit\u00e0, e di una esistenza collettiva comune. &#8211; L&#8217;importanza numerica delle persone che condividono un&#8217;identit\u00e0 e una vita collettiva comuni. &#8211; Delle istituzioni che rendono efficaci questi elementi comuni. &#8211; La volont\u00e0 di un popolo di affermare il proprio diritto all&#8217;autodeterminazione.<br \/>\n6c. Il popolo tibetano soddisfa tutti questi criteri e ha fin d&#8217;ora titolo per valersi del diritto all&#8217;autodeterminazione. <\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">c) Attuazione del diritto all&#8217;autodeterminazione <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">7. Il titolare del diritto all&#8217;autodeterminazione \u00e8 il popolo tibetano, e non un suo qualsiasi governo. Questo diritto deve essere liberamente esercitato secondo il rispetto dovuto ai diritti degli altri popoli. Nell&#8217;esercizio di questo diritto, il popolo tibetano puo&#8217; scegliere l&#8217;indipendenza od ogni forma di associazione con la Cina o con un altro Stato. Il popolo puo&#8217; scegliere un modello di governo e una organizzazione economica diversi da quelli che esistevano prima del 1950 o sono esistiti dopo. Le conseguenze di un simile esercizio di un diritto fondamentale del popolo tibetano devono essere rispettate dalla comunit\u00e0 internazionale come una espressione della volont\u00e0 del popolo tibetano.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">8. Il diritto all&#8217;autodeterminazione non appartiene solamente alla parte del popolo tibetano che risiede attualmente sul territorio qualificato dalla RPC come &#8220;Regione autonoma del Tibet&#8221;, ma anche ai Tibetani residenti nelle parti del loro territorio storico che sono state incorporate nelle province cinesi vicine. I recenti avvenimenti in Jugoslavia e nell&#8217;ex Unione Sovietica sottolineano la complessit\u00e0 e la difficolt\u00e0 di questo processo e raccomandano che siano compiuti gli sforzi necessari per prevenire lo scoppio di violenza. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">9. La difesa ha invitato il Tribunale a verificare se le finalit\u00e0 delle Nazioni Unite cosi&#8217; come esse sono enunciate nell&#8217;articolo 1 della Carta, vale a dire il mantenimento della pace internazionale e lo sviluppo delle relazioni pacifiche tra le Nazioni, non debbano controbilanciare il principio dell&#8217;autodeterminazione dei popoli enunciato nello stesso articolo, nel caso in cui l&#8217;attuazione di questo principio non possa verificarsi senza la rottura della pace e l&#8217;interruzione delle relazioni amichevoli tra le Nazioni. Senza negare i rischi possibili, il Tribunale ritiene che conflitti violenti potrebbero essere evitati o risolti in maniera non violenta, prendendo in considerazione i diritti degli altri popoli e delle minoranze residenti nella regione. Al contrario, \u00e8 dell&#8217;avviso che l&#8217;esercizio del diritto all&#8217;autodeterminazione debba essere considerato come il nodo centrale di un processo di riconciliazione e che le energie creative della comunit\u00e0 mondiale debbano essere unite per dichiarare il Tibet &#8220;zona di pace&#8221;. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>5. VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">1. Come \u00e8 successo in altri casi simili, il rifiuto di riconoscere il diritto all&#8217;autodeterminazione del popolo tibetano ha trascinato le autorit\u00e0, cinesi a commettere delle violazioni particolarmente gravi dei diritti dell&#8217;uomo in Tibet. In questo contesto le violazioni dei diritti dell&#8217;uomo che sono state portate a conoscenza del Tribunale riguardano non solo i diritti individuali ma anche i diritti collettivi.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">2. Le testimonianze su queste violazioni presentate al Tribunale sono apparse autentiche e sincere. Necessariamente, il Tribunale non ha potuto ascoltare che un piccolo numero di testimoni. Tuttavia, l&#8217;accusa riguarda anche violazioni sistematiche dei diritti fondamentali. Il Tribunale ha preso conoscenza dei rapporti preparati da numerose organizzazioni internazionali dei diritti dell&#8217;uomo, come Amnesty International, Law Asia e Asia Watch. Questi rapporti portano prove documentali articolate delle violazioni ripetute e sistematiche dei diritti umani garantiti dal diritto internazionale* <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">3. Sono state ugualmente poste al Tribunale, attraverso documenti pubblicati dalla RPC, delle violazioni dei diritti che sarebbero state commesse prima del 1950. Il Tribunale riconosce che l&#8217;esercizio del diritto all&#8217;autodeterminazione del popolo tibetano, che riporti o meno al ritorno allo status quo ante, non comporterebbe necessariamente l&#8217;eliminazione di tutte le violazioni presentate al Tribunale. Non esiste Stato al mondo che abbia eliminato ogni violazione, nei confronti di tutti i suoi cittadini, dei diritti considerati generalmente fondamentali. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">4. Numerose accuse sono state mosse alle autorit\u00e0, cinesi. Esse tendono a dimostrare che le autorit\u00e0 cinesi perseguono una politica di genocidio etnico e culturale, torturano, maltrattano, imprigionano ed uccidono i Tibetani, violando cosi&#8217; i diritti dell&#8217;uomo stabiliti dal diritto internazionale. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">a) Sull&#8217;accusa di genocidio etnico e culturale <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">5. L&#8217;argomento dell&#8217;accusa fa notare che la consistenza numerica delle esecuzioni, l&#8217;estensione della repressione e il ricorso sistematico a misure che tendono a privare il Tibet della sua popolazione e delle sue risorse materiali e culturali debbano essere considerate come un genocidio etnico e culturale. L&#8217;accusa ha particolarmente insistito sul &#8220;genocidio culturale&#8221; che risulta dalla distruzione dei monasteri, degli oggetti e dei simboli della cultura e della civilt\u00e0 tibetane. Il governo cinese nega i fatti che gli sono addebitati. Il Tribunale si \u00e8 convinto che attraverso queste distruzioni e con la repressione esercitata contro le diverse manifestazioni di identit\u00e0, culturali e religiose la politica del governo cinese metta in serio rischio l&#8217;identit\u00e0 del popolo tibetano. Il Tribunale considera tuttavia che le condizioni richieste dal diritto internazionale, e specialmente dalla Convenzione per la prevenzione e per la repressione del crimine di genocidio del 9 dicembre 1948, per caratterizzare il genocidio non siano state accertate al di la di ogni dubbio, sia per quanto riguarda l&#8217;estensione ed il carattere sistematico dei crimini commessi, che per la discriminazione intenzionale di cui sarebbero vittime le popolazioni tibetane. A titolo d&#8217;esempio, bench\u00e9 il Tribunale non possa ammettere il ricorso alla repressione per imporre delle politiche di pianificazione familiare, non \u00e8 stato dimostrato che le misure ed i metodi di aborto e di sterilizzazione seguiti in Tibet siano discriminatori o siano stati imposti al fine di eliminare tutta o una parte della popolazione tibetana. Il Tribunale considera anche che le violazioni dei diritti culturali, di identit\u00e0 e religiosi constatate in Tibet costituiscano delle violazioni delle regole di diritto ammesse dalla comunit\u00e0 internazionale senza che sia possibile determinare l&#8217;esistenza di un &#8220;genocidio culturale&#8221;, la cui nozione non \u00e8 ancora entrata come entit\u00e0 specifica nel diritto internazionale contemporaneo.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">b) Sulla tortura ed i maltrattamenti <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">6. Oltre ai rapporti di organizzazioni internazionali non governative e in particolar modo le testimonianze nel rapporto di Amnesty International pubblicato nel maggio del 1992, il Tribunale ha ascoltato le testimonianze di numerose persone. I testimoni hanno descritto in modo straziante le torture e i maltrattamenti di cui sono state vittime dopo il loro arresto da parte delle autorit\u00e0, cinesi. Il Tribunale ha ascoltato gli argomenti e ha preso conoscenza delle tesi del governo cinese. In un rapporto alle Nazioni Unite, il governo cinese riconosce che numerose persone sono state vittime di torture in tutto il territorio cinese, senza citare o distinguere il Tibet. Ma il governo cinese sostiene che si tratta di casi isolati i cui responsabili sono puniti quando vengono scoperti. Il Tribunale si \u00e8 convinto della gravit\u00e0 e dell&#8217;estensione degli atti di tortura e dei maltrattamenti ad opera delle forze dell&#8217;ordine e dai loro diversi ausiliari contro le popolazioni tibetane, compresi le donne e i bambini. Il governo cinese ha aderito il 4 ottobre 1988 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Il governo cinese viola percio&#8217; obblighi internazionali da esso stesso contratti, non adottando le misure necessarie a mettere fine definitivamente alle torture e ai maltrattamenti, a prevenirli e a punire i responsabili di tali atti. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">c) Sugli oltraggi ai diritti dell&#8217;uomo in generale e in modo particolare sulle esecuzioni extragiudiziali, sulle carcerazioni e i processi non equi<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">7. L&#8217;accusa mette in rilievo la pratica di violazioni sistematiche tanto con rapporti scritti che con testimoni contro Tibetani di diverse condizioni. Il governo cinese ha chiaramente espresso la sua posizione, soprattutto nei suoi rapporti alle Nazioni Unite indicando che si tratta di accuse menzognere avanzate da nemici interni ed esterni della rivoluzione cinese. Riconosce tuttavia di aver arrestato parecchie centinaia di persone in seguito a manifestazioni o azioni condotte da quelli che chiama &#8220;gruppi separatisti&#8221; tibetani. Il Tribunale, dopo aver studiato le posizioni e gli argomenti e gli elementi di prova che gli sono stati presentati, afferma che delle violazioni gravi dei diritti dell&#8217;uomo sono state e continuano ad essere commesse dalle autorit\u00e0 cinesi contro le popolazioni tibetane per ragioni politiche, religiose e culturali. Tutte le fonti concordano nel riconoscere che la politica cinese in Tibet conduce alla, repressione sotto diverse forme comprese le esecuzioni extragiudiziarie e l&#8217;incarcerazione di persone a causa di attivit\u00e0 politiche, culturali o religiose, soprattutto quando queste attivit\u00e0 tendono a promuovere l&#8217;indipendenza politica del Tibet. Il governo cinese pu\u00f2 affermare che in ogni modo non viola le regole del diritto internazionale dal momento che non ha ratificato le convenzioni internazionali pertinenti e soprattutto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici e sociali. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">8. Il Tribunale Permanente dei Popoli sa bene che i trattati internazionali non riguardano gli Stati che non li hanno confermati. Ma i trattati internazionali relativi ai diritti dell&#8217;uomo comprendono tra gli altri dei principi e delle regole che cercano di assicurare l&#8217;integrit\u00e0 fisica e morale, la dignit\u00e0, e la libert\u00e0 d&#8217;opinione della persona umana e che sono dei principi rivendicati e accettati dall&#8217;umanit\u00e0 intera in seguito a lotte storiche di numerosi popoli del mondo. In questo ordine di idee, la Dichiarazione Universale dei diritti dell&#8217;uomo ha ricevuto nella pratica internazionale il sostegno di tutte le comunit\u00e0 internazionali, compresi gli Stati che non erano partecipi della sua adozione nel 1948. Il ministro degli Esteri della Repubblica Popolare cinese, il Sig. Qian Qichen, ha dichiarato nell&#8217;aprile del 1990: &#8220;La dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite \u00e8 un importante strumento internazionale. La Cina ha sempre dato molta importanza alle convenzioni delle Nazioni Unite e alle convenzioni sui diritti umani&#8221;. Ne risulta che i principi fondamentali dei diritti dell&#8217;uomo devono essere oggi considerati come delle regole consuetudinarie di diritto internazionale la cui applicazione effettiva \u00e8 rivendicata dall&#8217;umanit\u00e0 intera. E&#8217; per questo che il Tribunale considera che il governo cinese violando i diritti fondamentali delle popolazioni tibetane, trasgredisce i suoi obblighi internazionali. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">d) Degradazione dell&#8217;ambiente naturale <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">9. Le deposizioni rese dai testimoni davanti al Tribunale, cosi&#8217; come i documenti che sono stati forniti, documentano che i problemi ambientali in Tibet potrebbero minacciare il diritto del popolo tibetano a sussistere e a sopravvivere nel proprio territorio. Ci sono evidenze che dimostrano che importanti parti del Tibet sono state sottoposte ad una deforestazione accelerata. Inevitabilmente, ne \u00e8 risultata un&#8217;erosione del suolo ed una riduzione relativa dell&#8217;evaporazione. Se non si assumono tempestivamente contromisure, questa consuetudine condurr\u00e0 a dei cambiamenti climatici che avranno sull&#8217;ambiente naturale un impatto potenzialmente ben pi\u00f9 considerevole, colpendo non solo le popolazioni del Tibet ma anche regioni ben pi\u00f9 lontane. La gestione delle risorse naturali sembra effettivamente compromessa, perlomeno in certe parti del Tibet, anche dall&#8217;uso che le autorit\u00e0 cinesi hanno fatto dei fertilizzanti tossici e dei pesticidi nella produzione di colture per uso commerciale. Se non viene immediatamente interrotta, questa consuetudine largamente diffusa degrader\u00e0 le zone di pascolo e violer\u00e0 gravemente i diritti ambientali del popolo tibetano causando dei danni al loro fragile ecosistema di alta quota. Il Tribunale non ha preso alla leggera le affermazioni della RPC a proposito della deforestazione e della protezione ecologica sistematica. La questione \u00e8 evidentemente di grande importanza e di grande urgenza. Dovrebbe essere senza alcun indugio oggetto di una inchiesta specifica per conto del popolo del Tibet, della Cina e della comunit\u00e0 internazionale. I trasferimenti in Tibet di popolazioni non tibetane, che hanno rapidamente portato a un raddoppio della popolazione, sembrano aver avuto come effetto la riduzione della capacit\u00e0, gi\u00e0 relativamente debole, dell&#8217;ambiente naturale a far fronte ai bisogni degli abitanti e degli altri elementi della biosfera. Sembra che le forme di vita selvatica, un tempo prosperosa si siano considerevolmente impoverite, almeno in certe parti del Tibet (vedere &#8220;The relationship between Environmental. Management and Human rights in Tibet&#8221;, International Committee of Lawyers for Tibet, 14 Luglio 1992). Il Tribunale ha ricevuto anche evidenze gravi d&#8217;accusa relative all&#8217;inquinamento radioattivo derivante dall&#8217;estrazione dell&#8217;uranio nella parte orientale dell&#8217;altopiano tibetano di Amdo, attualmente amministrato dalla Cina come territorio extra-tibetano. Sono anche state presentate accuse sui danni gravi e duraturi all&#8217;ambiente causati, all&#8217;interno del Tibet, dallo sviluppo di attivit\u00e0, nucleari, dall&#8217;accumulo di detriti nucleari e tossici, e dalle estensioni non controllate di attivit\u00e0 minerarie. Nella misura in cui corrispondono a dati di fatto, queste accuse equivalgono al disconoscimento di diritti fondamentali del popolo tibetano da parte e con la responsabilit\u00e0 delle autorit\u00e0 della Repubblica Popolare Cinese. Al Tribunale non \u00e8 stato possibile pronunciarsi in modo categorico su questo punto. Data la loro estrema gravit\u00e0, \u00e8 necessario che senza indugio si proceda ad inchieste specifiche in nome del popolo tibetano, della Cina e della comunit\u00e0 internazionale.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>6. LO STATUTO INTERNAZIONALE DEL TIBET <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Un punto essenziale dell&#8217;accusa fu di considerare che durante il periodo che va dal 1911 al 1949, il Tibet era uno Stato indipendente che godeva degli attributi conferiti ad uno Stato sovrano dal diritto internazionale. Dovrebbe risultarne che l&#8217;azione militare sferrata dalla Repubblica Popolare Cinese a partire dal 1949 era l&#8217;aggressione di uno Stato straniero e che l&#8217;occupazione del territorio del Tibet da parte delle forze armate cinesi ricadeva sotto le regole del diritto internazionale relative all&#8217;occupazione del territorio di uno Stato da parte di un altro Stato. Vista l&#8217;importanza di tale questione, essa \u00e8 stata oggetto di un&#8217;udienza particolarmente approfondita e di un confronto fra l&#8217;accusa e la difesa. Il Tribunale ritiene di dover ricordare anzitutto i fatti internazionali pi\u00f9 significativi e l&#8217;analisi che gli \u00e8 stata presentata secondo una stretta applicazione del diritto internazionale classico. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">a) Una rigorosa interpretazione del diritto internazionale classico Per parecchi secoli, i rapporti tra la Cina e il Tibet sono stati naturalmente abbastanza stretti. In particolare dopo l&#8217;avvento delle dinastie Manciu, il controllo della Cina si accresce. Si nota il segno di qualche &#8220;sovranit\u00e0&#8221; che implica soprattutto il pagamento di un tributo e il riconoscimento di un obbligo personale del Dalai Lama nei confronti dell&#8217;imperatore della Cina. E&#8217; impossibile, tuttavia, dare a questo &#8220;vassallaggio&#8221; un carattere preciso in riferimento a delle categorie prestabilite del diritto internazionale; solo la storia puo&#8217; spiegare la dipendenza complessa che si \u00e8 stabilita tra il Tibet e la Cina. Bisogna attendere la fine del XIX secolo perch\u00e9 il Tibet partecipi pi\u00f9 direttamente alle relazioni internazionali, grazie, soprattutto, agli sforzi fatti dalla Gran Bretagna per consolidare l&#8217;impero delle Indie. Numerosi trattati meritano a questo proposito di essere menzionati: <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">&#8211; nel 1890, viene concluso un trattato tra la Cina e la Gran Bretagna che riconosce il protettorato britannico sul Sikkim, ed inoltre la possibilit\u00e0 per le autorit\u00e0 britanniche di intrattenere relazioni direttamente con il governo tibetano (articolo VI);<br \/>\n&#8211; nel 1904, in seguito all&#8217;invio di una spedizione britannica a Lhassa, viene firmato un accordo tra la Gran Bretagna e il Tibet. Nell&#8217;articolo IX, il governo tibetano si impegna soprattutto a non cedere alcuna parte del suo territorio a una potenza straniera, a non ammettere in Tibet dei rappresentanti dei governi stranieri e a non pagare a questi alcun tributo senza il consenso della Gran Bretagna;<br \/>\n&#8211; nel 1906, un accordo tra la Cina e la Gran Bretagna conferma i termini dell&#8217;accordo del 1904, non senza precisare che la Cina non \u00e8 una potenza &#8220;straniera&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo IX dello stesso;<br \/>\n&#8211; nel 1914, la conferenza di Simla riunisce la Cina, il Tibet e la Gran Bretagna. Il territorio del Tibet viene diviso in due parti, riducendo considerevolmente l&#8217;influenza delle autorit\u00e0 cinesi. L&#8217;accordo non \u00e8 tuttavia accettato dalla Cina. E&#8217; difficile trarre da questi accordi delle conclusioni sicure esatta sulla condizione internazionale del Tibet, particolarmente in un&#8217;epoca in cui la societ\u00e0 internazionale era per lo pi\u00f9 nelle mani degli Europei. Un&#8217;opinione diffusa considera il Tibet come uno Stato vassallo della Cina, la cui &#8220;sovranit\u00e0&#8221; sar\u00e0 espressamente riconosciuta nel 1907 in un accordo tra la Gran Bretagna e la Russia. Tuttavia \u00e8 difficile trovarsi d&#8217;accordo sulle implicazioni esatte di questa nozione, poich\u00e9 ci sono divergenze specifiche di ordine dottrinale sull&#8217;esistenza o meno nel capo dello Stato vassallo di una personalit\u00e0 internazionale. Detto questo, a priori non \u00e8 facilmente comprensibile che un accordo possa essere concluso sotto forma di un trattato con le autorit\u00e0 tibetane se il Tibet non \u00e8 uno Stato autonomo, qualsiasi siano i suoi legami particolari con la Cina. E&#8217; vero anche che, nei primi anni del XX secolo, la sua &#8220;dipendenza&#8221; nei confronti della Cina si \u00e8 attenuata considerevolmente, in particolare dopo la Rivoluzione del 1911 che inaugura un lungo periodo d&#8217;instabilit\u00e0 segnata dall&#8217;indebolimento delle autorit\u00e0, centrali cinesi. Di conseguenza, alcuni hanno pensato che il rapporto di vassallaggio si fosse interrotto. Non \u00e8 impossibile. E&#8217; vero tuttavia che, dopo questa data, le occasioni che permettono di vedere storicamente espresso lo Stato indipendente del Tibet, sono relativamente rare. Tutt&#8217;al pi\u00f9 si puo&#8217; sottolineare un trattato concluso nel 1913 con la Mongolia secondo il quale le due parti riconoscono reciprocamente la loro indipendenza, il riconoscimento dell&#8217;una o dell&#8217;altra (Nepal), la presenza di rappresentanti stranieri a Lhassa e la neutralit\u00e0 rispettata dalle autorit\u00e0 tibetane durante la seconda guerra mondiale. Tutto cio&#8217; non \u00e8 senza importanza. Ma questa importanza \u00e8 ridotta dall&#8217;assenza di ogni partecipazione &#8211; o anche domanda di partecipazione &#8211; alla Societ\u00e0 delle Nazioni o all&#8217;organizzazione delle Nazioni Unite. Al momento dell&#8217;invasione cinese nel 1950, \u00e8 difficile dunque affermare con certezza che il Tibet \u00e8 uno Stato incontestato. Nonostante la condanna dell&#8217;intervento della Cina, la comunit\u00e0 internazionale da quella volta non la denuncer\u00e0 mai chiaramente come un&#8217;aggressione condotta da uno Stato a danno di un altro Stato, e non si impegner\u00e0, esplicitamente in quella politica di non-riconoscimento della conquista che aveva precedentemente seguito, soprattutto dopo la creazione del Mandchoukouwo o dell&#8217;annessione degli Stati baltici. <\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">b) Il Tibet nella prospettiva del diritto dei popoli all&#8217;autodeterminazione Rispetto all&#8217;interpretazione dei fatti che d\u00e0 il diritto internazionale classico, il Tribunale intende fare le seguenti osservazioni: <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">&#8211; Le relazioni intrattenute dal Tibet con la Cina fino alla meta del XIX secolo sono, nello spazio e nel tempo, non riducibili alle nozioni di diritto internazionale elaborate dalle potenze egemoniche e accettate nei paesi d&#8217;America.<br \/>\n&#8211; I soggetti titolari di diritto internazionale si limitano al cerchio ristretto delle nazioni dette &#8220;cristiane&#8221; e &#8220;civilizzate&#8221;. La Cina, la Persia, il Siam ne sono esclusi e il Giappone vi \u00e8 ammesso solo negli ultimi anni del XIX secolo. Per avere accesso a questo cerchio ristretto ed essere riconosciuta come Stato, soggetto di diritto delle genti, una collettivit\u00e0 politica deve stabilire relazioni con altri Stati ed essere da questi accettata come eguale. Le prime relazioni strette dal Tibet con uno Stato diverso dai suoi pi\u00f9 immediati vicini si sono realizzate per la pressione dell&#8217;imperialismo inglese e per la rivalit\u00e0 tra la Gran Bretagna e l&#8217;impero zarista. Per quello che riguarda le relazioni del Tibet con l&#8217;insieme cinese, i concetti occidentali di &#8220;sovranit\u00e0&#8221; e di &#8220;vassallaggio&#8221; sono inadeguati. Bisogna piuttosto domandarsi se il Tibet non presenti un&#8217;analogia con delle altre entit\u00e0 politiche, i regni dell&#8217;ex Africa, quelli dell&#8217;America precolombiana, i regni dell&#8217;Asia e della stessa Cina. Nella stessa logica, \u00e8 improprio pretendere di risolvere la questione dello statuto internazionale del Tibet alla luce dei soli criteri fissati dagli Stati europei nelle loro relazioni reciproche e per estendere la loro dominazione ad altre parti del mondo. Una collettivit\u00e0 politica come il Tibet deve essere qualificata alla luce delle circostanze proprie all&#8217;ambiente geografico e culturale al quale appartiene. Non \u00e8 determinante che il Tibet non abbia chiesto la sua adesione alla Societ\u00e0 delle Nazioni, poich\u00e9 la sua lontananza geografica lo rendeva poco incline a intraprendere delle relazioni con altri Stati che non fossero suoi vicini immediati. Da allora, anche se puramente regionali, i legami intrattenuti dal Tibet tra il 1911 e il 1949 con i suoi vicini dimostrano la volont\u00e0, di partecipare ad una vita internazionale ridotta ma effettiva. Sottomettere il Tibet di quest&#8217;epoca ai criteri del diritto internazionale attuale porterebbe a snaturare l&#8217;essenza stessa di questo Stato, la sua aspirazione ad essere diverso dagli altri Stati, prerogative che sono proprie del suo diritto all&#8217;autodeterminazione. Una simile applicazione dei rigorosi criteri del diritto internazionale alla condizione del Tibet dal 1911 al 1949 costituirebbe una forma di imperialismo culturale analogo alla volont\u00e0, dei dirigenti cinesi di modificare con la forza le istituzioni tradizionali del popolo tibetano e di privarlo del diritto di farle evolvere secondo l&#8217;ispirazione che si puo&#8217; trovare nel pensiero buddista e nei principi fondamentali di protezione dei diritti dell&#8217;uomo, di cui i rappresentanti del popolo tibetano si sono valsi davanti al Tribunale. Di conseguenza, il Tribunale conclude che l&#8217;autonomia interna di cui il Tibet ha goduto, con rare e brevi interruzioni, per la pi\u00f9 gran parte della sua storia permette di riconoscergli gli attributi della sovranit\u00e0 interna. Al di la della qualificazione tecnica dei legami personali tra il Dalai Lama e gli imperatori mongoli o manciu, il popolo tibetano \u00e8 sempre stato considerato come un&#8217;entit\u00e0 distinta anche quando era associato alla Cina. Dall&#8217;instaurazione della Repubblica cinese nel 1911, i legami precedenti sono stati interrotti. Dopo aver modificato la natura dello Stato cinese nella direzione di uno Stato secolarizzato e nazionale, per mezzo di una rivoluzione alla quale il popolo tibetano non aveva partecipato, la Repubblica cinese non poteva pretendere che i legami personali precedenti potessero essere trasformati in una appartenenza del popolo tibetano al popolo globale del nuovo Stato. Dal 1911, sia nei confronti della prima Repubblica cinese o, pi\u00f9 tardi, nei confronti della Repubblica Popolare Cinese, il popolo tibetano non ha mai smesso di affermare la sua volont\u00e0 di resistere ad una simile incorporazione al popolo del nuovo Stato. Per quanto riguarda il riconoscimento della personalit\u00e0 internazionale del Tibet da parte degli altri Stati, esso si esprime fino al 1949 con atti sporadici e di portata geografica limitata. Questi atti non potevano tuttavia essere ignorati dalla Repubblica Popolare Cinese, dal momento che la Cina aveva preso parte a certi accordi internazionali conclusi dal Tibet. Il governo della Repubblica Popolare Cinese non poteva nemmeno ignorare la volont\u00e0 del popolo tibetano, anche se espressa in modo unilaterale, di affermare la sua indipendenza e il suo rifiuto ad essere integrato allo Stato cinese. E&#8217; dunque legittimo concludere che la presenza delle forze armate e delle autorit\u00e0 amministrative cinesi sul territorio del Tibet, deve essere considerata come una dominazione straniera esercitata sul popolo tibetano. <\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>7. DISPOSITIVO <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Per questi motivi, Il Tribunale decide: <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">1. Che il popolo tibetano \u00e8 stato dal 1950, in modo permanente e continuo, privato del suo diritto all&#8217;autodeterminazione. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">2. Che una simile trasgressione di un diritto fondamentale del popolo tibetano \u00e8 stata compiuta con la perpetrazione di altre violazioni dei diritti fondamentali del popolo tibetano, soprattutto con la privazione dell&#8217;esercizio delle libert\u00e0 di religione e d&#8217;espressione, la pratica degli arresti arbitrari e delle condanne senza processo, la distruzione dei monumenti religiosi e culturali, la pratica della tortura. Che i trasferimenti di popolazioni originarie della Repubblica Popolare Cinese sul territorio del Tibet cercano di rompere l&#8217;omogeneit\u00e0 etnica e culturale del paese. Che la divisione del territorio del Tibet in due parti distinte, una chiamata &#8220;Regione autonoma del Tibet&#8221;, l&#8217;altra riallacciata amministrativamente a diverse province cinesi, ha anch&#8217;essa come obiettivo la distruzione dell&#8217;unita e dell&#8217;identit\u00e0 del popolo tibetano. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><br \/>\n3. Che il popolo tibetano, che si \u00e8 governato in modo autonomo per molti secoli, si \u00e8 dotato di una struttura statale specifica a partire dal 1911, e che le istituzioni tibetane sono oggi rette dal governo tibetano in esilio.<\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>8. RACCOMANDAZIONI<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">1. Una copia della presente sentenza sar\u00e0 consegnata il pi\u00f9 presto possibile dal Segretario Generale del Tribunale, al governo della Repubblica Popolare Cinese, al governo tibetano in esilio e al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Sar\u00e0 inoltre fatta pervenire a tutti gli altri Stati interessati, enti internazionali, nazionali o<br \/>\nregionali. La Rep. Popolare Cinese \u00e8 invitata a conformarsi senza ritardo alle conclusioni del Tribunale, a mettere fine alle violazioni dei diritti dell&#8217;uomo, a punire quelli che ne saranno dichiarati colpevoli e a permettere al popolo tibetano di esercitare il suo diritto all&#8217;autodeterminazione.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">2. Affinch\u00e9 sia posta fine alle violazioni del diritto internazionale e dei diritti dell&#8217;uomo che ha potuto documentare nel corso della sua sessione, il Tribunale chiede al Segretario Generale dell&#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite di prendere provvedimenti appropriati affinch\u00e9 possano essere adottate in Tibet le misure che<br \/>\npermetteranno al popolo tibetano di decidere liberamente il proprio regime politico e specificamente un&#8217;eventuale associazione con la Repubblica Popolare Cinese. In questa direzione e, a titolo preliminare, sembrerebbe opportuno designare un Relatore Generale sul Tibet, incaricandolo di preparare, sulla base di una indagine ad hoc, na relazione per gli organi delle Nazioni Unite, sulle violazioni dei diritti dell&#8217;uomo in Tibet e sull&#8217;esercizio, da parte del popolo tibetano, del suo diritto all&#8217;autodeterminazione garantito dalla Carta.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">3. Il Segretario Generale del Tribunale attirer\u00e0 soprattutto l&#8217;attenzione del Segretario Generale dell&#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite, e di altre organizzazioni internazionali interessate, sui reclami relativi alla sterilizzazione forzata delle donne in et\u00e0 fertile che sono stati trasmessi al Tribunale come parte di una politica<br \/>\ndeliberata di genocidio. Raccomander\u00e0 che questi reclami siano, senza ritardi, oggetto di un&#8217;inchiesta speciale. Si dovr\u00e0, inoltre procedere alla formazione di un gruppo internazionale di esperti per indagare sull&#8217;inquinamento radioattivo denunciato al Tribunale e che \u00e8 il risultato dell&#8217;estrazione dell&#8217;uranio, dello sfruttamento di<br \/>\ninstallazioni nucleari e dello stoccaggio in Tibet di rifiuti tossici o radioattivi.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">4. Una copia della sentenza del Tribunale sar\u00e0 fornita alle organizzazioni non governative internazionalmente riconosciute, come la Commissione internazionale dei giuristi, Amnesty International, Law Asia, Asia Watch e Minority Rights Group. E&#8217; stato loro chiesto con insistenza di continuare a sorvegliare attentamente la situazione in Tibet&#8221; sviluppando, al di la delle strutture formali statali nelle quali vivono i popoli<br \/>\ndella Cina popolare e del Tibet, relazioni giuste e pacifiche fondate sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti dei popoli e la conformit\u00e0 al diritto internazionale.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\" align=\"justify\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">5. Affinch\u00e9 il processo di riconciliazione visto al paragrafo precedente venga accelerato, il Tribunale chiede insistentemente alle organizzazioni non governative di organizzare, nel 1993 o nel 1994, una conferenza internazionale sull&#8217;avvenire del Tibet. Questa conferenza dovrebbe prendere in considerazione la presente<br \/>\nsentenza, cos\u00ec come tutto il materiale elaborato e discusso nel corso della sessione. Dovrebbe studiare i mezzi concreti per riconciliare i popoli della Cina e del Tibet. Tali mezzi potrebbero comprendere un sostegno internazionale agli osservatori dei diritti dell&#8217;uomo, o l&#8217;invio, come sorveglianti, di volontari delle Nazioni Unite in una &#8220;Zona Tibetana di pace&#8221;. I rappresentanti del governo tibetano in esilio e della Repubblica Popolare Cinese dovrebbero essere invitati a partecipare a questa conferenza, in modo da prendere tutte le misure in vista della riconciliazione.<\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><strong>NOTE<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><span style=\"font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">* Per esempio: Amnesty International, people&#8217;s republic of China: repression in Tibet. 1987-1982, maggio 1992; Asia Watch, Merciless Repression:<br \/>\nPolitical prisoners in Tibet, febbraio 1992, e Law Asia e Tibet Information Network, the Dragon: China and Humgn Rights in Tibet, marzo 1991. <\/span><\/span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;\"><span style=\"color: #993300;\"><cite><span style=\"font-size: xx-small;\">www.<\/span><\/cite><cite><span style=\"font-size: xx-small;\"><strong>radicalparty<\/strong><\/span><\/cite><cite><span style=\"font-size: xx-small;\">.org\/<\/span><\/cite><cite><span style=\"font-size: xx-small;\"><strong>tibet<\/strong><\/span><\/cite><cite><span style=\"font-size: xx-small;\">\/&#8230;\/lelio_basso_sentenza.htm<\/span><\/cite><span style=\"font-size: xx-small;\"> <\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI DI STRASBURGO, Sessione sul Tibet, Il Verdetto 16 &#8211; 20 Novembre 1992<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sangye.it\/dalailamanews\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/835"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sangye.it\/dalailamanews\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sangye.it\/dalailamanews\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sangye.it\/dalailamanews\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sangye.it\/dalailamanews\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=835"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.sangye.it\/dalailamanews\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/835\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5736,"href":"https:\/\/www.sangye.it\/dalailamanews\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/835\/revisions\/5736"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sangye.it\/dalailamanews\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=835"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sangye.it\/dalailamanews\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=835"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sangye.it\/dalailamanews\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}